lunedì 29/08/2022 • 14:02
Come ampiamente preannunciato, i contribuenti forfettari dovranno emettere entro il 31 agosto 2022 le fatture elettroniche riferite, come periodo temporale, ad operazioni effettuate nel mese di luglio. Oltre tale termine scatterà l’applicazione delle sanzioni.
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Platea dei soggetti interessati e la declinazione delle sanzioni
Come noto, l'art. 18 c. 2 DL 36/2022 ha ampliato il perimetro applicativo del meccanismo relativo alla fatturazione elettronica anche ad alcuni contribuenti ad allora esclusi. Tra i soggetti anche quei soggetti con regime forfettario che nel periodo temporale 2021 hanno conseguito compensi/ricavi (ragguagliati ad anno) superiori a € 25mila.
Come anticipato nelle premesse, il nuovo obbligo - previa regolare verifica su compensi e ricavi – decorre avendo come periodo temporale le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022. Pur tuttavia, sul presupposto di consentire ai contribuenti di adeguarsi al nuovo obbligo e alle correlate difficoltà gestionali, la disposizione di riferimento (art. 18) contempla una c.d. moratoria sulle sanzioni che andremo di seguiti a declinare.
A livello normativo, la regola generale in tema di fatturazione è contenuta nell'art. 21 DPR 633/72, secondo cui l'emissione della fattura va emessa entro il dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'operazione. A “cascata”, come noto, il momento di effettuazione dell'operazione, ossia il momento in cui si cristallina l'operazione e quindi il presupposto temporale ai fini IVA è contenuto nell'art. 6 Decreto IVA e coincide, rispettivamente, con la consegna o spedizione del bene o con l'incasso del corrispettivo nel caso l'operazione sia una prestazione di servizi.
In riferimento alle operazioni effettuate nel terzo trimestre 2022, dunque, per i forfettari “ammessi” non si applicano sanzioni a condizione che fattura elettronica sia emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In particolare:
A decorrere dal 1° ottobre 2022, invece, non sarà più prevista la moratoria e quindi per l'emissione della fattura elettronica si deve avere a riguardo il termine dei 12 giorni anzidetto, pena l'applicazione delle sanzioni.
In particolare, la mancata emissione delle fatture nei termini esposti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa compresa tra il 5% e il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati. Diversamente, quando invece la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da € 250 a € 2 mila, ai sensi dell'art. 6 c. 2 D.Lgs. 471/97.
La riduzione dell'evasione in materia di IVA è il principale driver che ha indotto il legislatore domestico a proporre, nel corso del 2021, l'estensione della fattura elettronica alle partite IVA minori che attraverso l'utilizzo della fatturazione elettronica consentirà all'Agenzia delle Entrate di acquisire in tempo reale le informazioni relative alla fatturazione per il monitoraggio dei flussi di fatturazione e il mantenimento dei requisiti per essere ammessi al regime di favore dei forfettari.
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Marco Peirolo
- Dottore commercialista e componente della Commissione IVA e altre imposte indirette CNDCECRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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