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  • Regime forfettario
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  • Tempo di lettura 5 min.

Platea dei soggetti interessati e la declinazione delle sanzioni Come noto, l'art. 18 c. 2 DL 36/2022 ha ampliato il perimetro applicativo del meccanismo relativo alla fatturazione elettronica anche ad alcuni contribuenti ad allora esclusi. Tra i soggetti anche quei soggetti con regime forfettario che nel periodo temporale 2021 hanno conseguito compensi/ricavi (ragguagliati ad anno) superiori a € 25mila. Come anticipato nelle premesse, il nuovo obbligo - previa regolare verifica su compensi e ricavi – decorre avendo come periodo temporale le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022. Pur tuttavia, sul presupposto di consentire ai contribuenti di adeguarsi al nuovo obbligo e alle correlate difficoltà gestionali, la disposizione di riferimento (art. 18) contempla una c.d. moratoria sulle sanzioni che andremo di seguiti a declinare. A livello normativo, la regola generale in tema di fatturazione è contenuta nell'art. 21 DPR 633/72, secondo cui l'emissione della fattura va emessa entro il dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'operazione. A “cascata”, come noto, il momento di effettuazione dell'operazione, ossia il momento in cui si cristallina l'operazione e quindi il presupposto temporale ai fini IVA è contenuto nell'art. 6 Decreto IVA e coincide, rispettivamente, con la consegna o spedizione del bene o con l'incasso del corrispettivo nel...

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Marco Peirolo

- Dottore commercialista e componente della Commissione IVA e altre imposte indirette CNDCEC

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