lunedì 29/08/2022 • 03:00
Il CNDCEC, in risposta ad un quesito dell'Ordine di Genova, ricorda che le Linee di indirizzo agli Ordini professionali per l’attività di selezione delle domande per la formazione degli elenchi regionali degli esperti indipendenti nella composizione negoziata escludono espressamente l’incarico di curatore fallimentare.
redazione Memento
Il CNDCEC fornisce chiarimenti sui requisiti per l'iscrizione nell'elenco degli esperti della composizione negoziata della crisi di impresa. Secondo il CNDCEC, le Linee di indirizzo agli Ordini professionali per l’attività di selezione delle domande per la formazione degli elenchi regionali degli esperti indipendenti nella composizione negoziata nel fornire indicazioni circa gli incarichi e le prestazioni professionali comprovanti il possesso delle esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi di impresa, precisino che debba trattarsi di incarichi correlati alle sole attività, che nel settore concorsuale, conducano alla preservazione del valore aziendale. Si tratta, pertanto, di incarichi che, nella indicata prospettiva, vengono assunti in occasione dell’adozione di strumenti di regolazione della crisi, o della composizione negoziata, disciplinati nella legge fallimentare e nel CCII. Le Linee guida escludono espressamente l’incarico di curatore fallimentare. Pertanto, gli incarichi di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, liquidatore giudiziale nella procedura di concordato preventivo e commissario giudiziale non possono essere valutati ai fini dell’inclusione nell’elenco degli esperti. Diversamente, potrà ritenersi valido l’incarico individuato di attestatore di piano non iscritto al registro imprese, a prescindere dall’iscrizione nel registro delle imprese del piano laddove il professionista esibisca prova del mandato ricevuto per l’attestazione del piano. Per quanto attiene all’incarico di commissario governativo da nomina ministeriale per gestione commissariale, al ricorrere delle condizioni prescritte dall’ordinamento, potranno essere valutati gli incarichi assunti nella veste di commissario e svolti in società cooperative in crisi, interessate da operazioni di ristrutturazione nell’ambito di uno degli strumenti di regolazione della crisi previsti nel CCII e rispetto alle quali non sia stato successivamente accertato lo stato di insolvenza. Infine, il CNDCEC ritiene ammissibile l’esibizione di un’autocertificazione in cui l’iscritto dichiari che l’insuccesso dell’operazione di ristrutturazione non sia ad esso imputabile. FONTE: PO CNDCEC 25 agosto 2022 n. 151.
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