lunedì 29/08/2022 • 03:00
Con il PO CNDCEC 25 agosto 2022 n. 141, il Consiglio Nazionale dei Commercialisti si esprime in merito al decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale.
Qualora sia stata esercitata l’azione penale per gli stessi fatti costituenti anche reato, il termine quinquennale prescrizionale, ai fini dell’esercizio dell’azione disciplinare, inizia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale. Il CNDCEC ha fornito precisazioni in relazione al rapporto tra prescrizione dell’azione disciplinare e procedimento penale. Con il PO CNDCEC 25 agosto 2022 n. 141 il Consiglio ricorda che l’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal compimento dell’evento che può dar luogo all’apertura del procedimento disciplinare. Se il procedimento disciplinare ha luogo per fatti costituenti anche reato per i quali sia iniziata l’azione penale, il termine di prescrizione dell’azione disciplinare comincia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale. In materia di prescrizione dell’azione disciplinare, occorre distinguere il caso in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, dal caso in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l’azione penale. Nel primo caso, il termine prescrizionale comincia a decorrere dalla commissione del fatto; nel secondo, invece, l’azione disciplinare è collegata al fatto storico di una pronuncia penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, ha come oggetto lo stesso fatto oggetto dell’imputazione penale e la prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale. In tal senso si è espressa anche la Corte di Cassazione, secondo la quale “agli effetti della prescrizione dell'azione disciplinare occorre infatti distinguere il caso in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso che ricorre nella fattispecie, in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l'azione penale. Nel primo caso, in cui l'azione disciplinare è collegata a ipotesi generiche e a fatti anche atipici, il termine prescrizionale comincia a decorrere dalla commissione del fatto; nel secondo, invece, l'azione disciplinare è collegata al fatto storico di una pronuncia penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, ha come oggetto lo stesso fatto per il quale è stata formulata una imputazione, ha natura obbligatoria e non può essere iniziata prima che se ne sia verificato il presupposto. Ne consegue che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto di punire può essere esercitato, e cioè dal passaggio in giudicato della sentenza penale, costituente un fatto esterno alla condotta”. FONTE: PO CNDCEC 25 agosto 2022 n. 141
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