sabato 27/08/2022 • 06:00
La CTR Puglia ha sancito la responsabilità solidale della controllata con la controllante circa il versamento delle “proprie imposte”, circoscrivendo così la posizione della prima rispetto alla capogruppo. Quali risvolti derivano dalla notifica della cartella di pagamento dell’IVA alla controllata?
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In tema di IVA di gruppo, l'art. 6 DM 13 dicembre 1979 obbliga proprio la controllata a rispondere in solido con la controllante delle sole imposte risultanti dalla propria dichiarazione, senza l'applicazione di sanzioni per il motivo che l'obbligo del versamento ricade sulla capo-gruppo, derivandone così una responsabilità solidale circoscritta alla sola imposta. Infatti, la solidarietà tra controllata e controllante risulta perimetrata al versamento delle “proprie imposte”, escludendo la responsabilità della controllata per l'omesso versamento di imposte dovute da altra controllata ovvero di imposte proprie della controllante. Allo stesso tempo è bene ricordare che la controllata risponde delle imposte risultanti dalla propria dichiarazione (o liquidazione periodica) al netto delle eventuali compensazioni infragruppo, quindi del minore importo fra le “proprie imposte” e quanto dovuto in sede di liquidazione di gruppo.
Giudizi di merito
Una società, facente parte di un gruppo in qualità di incorporante, impugnava una cartella di pagamento notificatale a seguito di un controllo formale della dichiarazione fiscale presentata dal gruppo, eccependo in prima battuta la decadenza della potestà impositiva siccome la cartella stessa era stata notificata oltre il termine ex art. 25 c. 1 lett. a DPR 602/73, lamentando altresì la violazione dell'art. 6 DM 13 dicembre 1979 in forza del quale la società controllata risponde solidamente con la controllante delle sole imposte risultanti dalla propria dichiarazione, senza l'applicazione di sanzioni, siccome l'obbligo del versamento ricade in capo alla capo-gruppo.
La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo primariamente applicabile l'art. 6 succitato, e successivamente veniva accolta anche la declaratoria di annullamento della cartella in quanto spedita per la notifica oltre il termine decadenziale.
Veniva così proposto appello dall'Amministrazione finanziaria che si focalizzava sulla distinzione tra solidarietà paritetica e dipendente al fine di distinguere coloro ai quali sia direttamente imputabile il presupposto d'imposta e coloro a cui sia invece riferibile esclusivamente l'effetto giuridico che sorge dal verificarsi della fattispecie di cui è titolare il debitore principale, soggetto passivo in senso proprio. Nel dettaglio, l'Ufficio ha sottolineato come l'Agente della Riscossione avesse notificato tempestivamente la cartella di pagamento all'obbligata principale, richiedendo il versamento dell'IVA di gruppo dichiarata dalla controllante e non versata.
Costituendosi In giudizio, la contribuente ha contestato le asserzioni dell'Ufficio ritenendo che l'art. 27 DPR 602/73 non individua un termine diverso a seconda che si tratti di obbligato principale o coobbligato: ogni società partecipante all'IVA di gruppo, in qualità di controllata, mantiene la propria autonomia e concorre solo pro quota alla realizzazione di un presupposto contributivo collettivo, distinto da quello individuale e riferibile alla pluralità delle società unitariamente considerate.
Decisione della CTR
Nel rigettare l'appello dell'Ufficio, la CTR della Puglia ha sottolineato proprio come l'art. 6 DM 13 dicembre 1979 obblighi la controllata a rispondere solidamente con la controllante delle sole imposte risultanti dalla dichiarazione, senza l'applicazione di sanzioni, in quanto l'obbligo di versamento spetta alla capo-gruppo (risultando infondata la distinzione tra solidarietà paritetica e dipendente).
In assenza di disposizioni specifiche sulla responsabilità solidale delle società partecipanti alla liquidazione IVA di gruppo, va ripreso sia il DM suindicato che la Ris. AE 6 febbraio 2001 n. 16/E in base a cui:
Infine, anche per la CTR è netta la decadenza della potestà impositiva in cui è incorsa l'Amministrazione per aver notificato oltre il termine previsto la cartella di pagamento
Spunti di riflessione finale
Qui la pronuncia della CTR pone in risalto due temi assai nodali: il primo riguarda la responsabilità solidale tra capogruppo e controllata che è ben circoscritta. E dall'altro la legittimità della cartella di pagamento notificata alla controllata per il recupero dell'IVA non versata.
Quanto al primo aspetto, come già ben rilevato (Ris. AE 6 febbraio 2001 n. 16/E), in tema di responsabilità solidale delle società partecipanti alla liquidazione IVA di gruppo, controllata ha una posizione assai circoscritta siccome non ha alcun obbligo di versamento e quindi non è soggetta ad alcuna sanzione in caso di omissione dello stesso: essa ha una responsabilità solidale con la controllante al versamento della propria imposta, escludendo quella per l'omesso versamento di imposte dovute o da altra controllata o dalla controllante. Infine, la stessa controllata risponderà delle sole imposte risultanti dalla propria dichiarazione, al netto delle eventuali compensazioni infragruppo, quindi del minore importo fra le “proprie” imposte e quanto dovuto in sede di liquidazione.
Tale aspetto è assai fondamentale in quanto una siffatta distribuzione di responsabilità permette di meglio comprendere la portata dell'eventuale cartella di pagamento che il fisco dovesse notificare alla controllata.
Infatti, entrando ad esaminare il secondo aspetto, si meglio comprende la questione.
Per l'appunto il secondo punto in esame riguarda la notifica della cartella di pagamento alla controllata con la quale il fisco, a seguito di un controllo formale della dichiarazione fiscale presentata dalla capogruppo, recuperava a tassazione l'IVA non versata.
Ora tale cartella risulterebbe destinata ad un soggetto sostanzialmente non tenuto al pagamento dell'intera somma ma alla sola quota di competenza non indicata peraltro nell'atto, esponendo così la controllata alla riscossione dell'intera ed ingente somma.
Infatti, come rilevato dal giudice di merito, la cartella destinata ad una controllata deve circoscrivere l'importo della reale somma dovuta, ossia della quota di competenza, non potendo riportare l'integrale importo che è invece di spettanza della controllante.
Cosicché, come affermato dalla CTR, la cartella di pagamento, destinata ad un soggetto sostanzialmente non tenuto al pagamento dell'intero delle somme richieste, ma alla sola quota di competenza, deve contenere nel medesimo atto la specificazione di tale quota, essendo altrimenti potenzialmente esposta all'attività esecutiva per l'intero importo intimato.
Addirittura la notifica, nel caso affrontato, doveva essere effettuata entro termini ben precisi in quanto non si trattava di un consolidato fiscale ma di IVA di gruppo avente un'autonomia nella gestione dell'obbligazione tributaria.
In conclusione, in tema di IVA di gruppo è bene sottolineare che esiste si una responsabilità solidale tra capogruppo e controllate, ma essa è ben circoscritta e limitata (quindi non potrà essere davvero intesa dal fisco in linea generale). Tale aspetto è fondamentale in quanto se il fisco dovesse muovere delle pretese per il recupero dell'IVA, notificando una cartella di pagamento, questa, dovrà rispettare i canoni della responsabilità e della distribuzione del carico dell'IVA dovuta (o dalla controllante o dalla controllata).
Fonte: CTR Puglia 5 luglio 2022 n. 1860
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Vincenzo Cristiano
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