venerdì 26/08/2022 • 11:07
Il diritto al rimborso fondato ex art. 40 c. 3 D.Lgs. 346/90 sull'accertamento giudiziario dell'indebita riscossione di imposta è soggetto soltanto al termine decennale di prescrizione ordinaria, con decorrenza dalla formazione del giudicato tributario.
redazione Memento
Un contribuente ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla CTR Lombardia, che, in controversia su diniego di rimborso dell'imposta di successione versata in qualità di coerede della defunta, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dalla medesima nei confronti dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla CTP di Milano, con compensazione delle spese giudiziali. La CTR ha pronunziato l'absolutio ab instantia, sul presupposto che il provvedimento emanato dal Garante del Contribuente sulla domanda di rimborso dell'imposta di successione - a suo dire, oggetto dell'impugnazione proposta col ricorso originario - non fosse un atto impositivo né un atto giudiziario. L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. Con la sentenza del 24 agosto 2022 n. 25212, la Corte di Cassazione ha ricordato che, in tema di imposta di successione, l'art. 40 c. 3 D.Lgs. 346/90 stabilisce che le somme dovute per effetto delle decisioni di cui al comma 2 del medesimo articolo (il riferimento è al pagamento di 2/3 dopo la decisione del giudice di primo grado e del resto dopo la decisione del giudice di secondo grado) devono essere pagate, in base ad apposito avviso, a norma dell'art. 37 D.Lgs. 346/90; se l'imposta liquidata per effetto della decisione della commissione tributaria è inferiore a quella già pagata, la differenza deve essere rimborsata d'ufficio al contribuente entro novanta giorni dalla notificazione della decisione. L'imposta pagata indebitamente o risultante pagata in più deve essere rimborsata, unitamente agli interessi, alle sopratasse e pene pecuniarie eventualmente pagate (art. 42 D.Lgs. 346/90). Inoltre, il rimborso deve essere richiesto a pena di decadenza entro tre anni dal giorno del pagamento o, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione. Dal coordinamento sistematico delle richiamate disposizioni si evince che l'art. 42 c. 2 D.Lgs. 346/90, pur disponendo che il rimborso deve essere richiesto a pena di decadenza entro tre anni dal giorno del pagamento o, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione, fa salvo il disposto dell'art. 40 c. 1 e 3 D.Lgs. 346/90, in relazione all'eccedenza corrisposta a titolo di imposta principale, per la quale è previsto il rimborso d'ufficio entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della decisione, ed all'eccedenza corrisposta a titolo di imposta complementare, per la quale è previsto il rimborso d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della decisione, esonerando in via eccezionale tali ipotesi dalla sanzione della decadenza triennale. Né si può ritenere che l'esigibilità del rimborso sia subordinata alla preventiva notificazione della decisione che accerta l'indebita riscossione dell'imposta, trattandosi di un adempimento destinato soltanto a segnare il dies a quo per la decorrenza del termine di restituzione nell'interesse dell'amministrazione finanziaria, ma non anche ad imporre un onere a carico del contribuente per azionare la pretesa creditoria. A tal proposito, in passato, la Circ. AE 11 ottobre 2010 n. 49/E, in tema di esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari, ha stabilito che, per dare esecuzione ai provvedimenti giudiziari e, in particolare, per procedere ai rimborsi di cui all'art. 68 c. 2 D.Lgs. 546/92, non occorre attendere la notifica della sentenza favorevole al contribuente né alcuna specifica richiesta o sollecito. Invero, le strutture addette alla gestione del contenzioso possono e debbono restituire le somme versate in eccedenza subito dopo la comunicazione del dispositivo della sentenza da parte della Segreteria della Commissione tributaria, purché lo stesso contenga tutti gli elementi necessari alla determinazione dell'importo da rimborsare. Pertanto, il diritto al rimborso che sia fondato ex art. 40 c. 3 D.Lgs. 346/90 sull'accertamento giudiziario dell'indebita riscossione di imposta è soggetto soltanto al termine decennale di prescrizione ordinaria, con decorrenza dalla formazione del giudicato tributario. Ne deriva che, dopo la decisione della Corte, l'istanza proposta dal contribuente per chiedere il rimborso era tempestiva, essendo decorso molto meno di un decennio dalla irrevocabilità della decisione. Nella specie, dunque, la sentenza impugnata non si è uniformata a tali principi, avendo erroneamente ritenuto - a monte - che il provvedimento del Garante dei diritti del contribuente non è un atto impositivo (e come tale oggetto d'impugnazione giurisdizionale) e non è un atto giudiziario (e come tale oggetto di gravame/ricorso). Fonte: Cass. 24 agosto 2022 n. 25212
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