venerdì 26/08/2022 • 02:30
Il Fisco fornisce un chiarimento in tema di agevolazione prevista sugli atti di acquisto degli immobili finalizzati alla realizzazione di un programma di edilizia sovvenzionata.
redazione Memento
L'Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento in merito all'applicazione del regime agevolato di cui all'art. 32 c. 2 DPR 601/73 agli atti di acquisto degli immobili da destinare agli occupanti delle aree baraccate, in quanto finalizzati alla realizzazione di un programma di edilizia sovvenzionata. Dal tenore letterale della disposizione, si evince la finalità solidaristica sottesa all'attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale: la norma dispone che "gli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al titolo III L. 865/71 e gli atti di concessione del diritto di superficie sulle aree stesse sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa e sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali. Le stesse agevolazioni si applicano agli atti di cessione a titolo gratuito delle aree a favore dei comuni o loro consorzi nonché agli atti e contratti relativi all'attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al titolo IV della medesima legge indicata nel c.1”. La Corte di Cassazione ha precisato che le agevolazioni di cui all'art. 32 c. 2 DPR 601/73 "si applicano solo agli atti e contratti relativi all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale previsti al titolo IV della lL. 865/71, affidati ad istituti autonomi, cooperative edilizie, società con prevalente partecipazione statale, con esclusione di qualsiasi programma, sia pure introdotto da altro ente pubblico, quale una Regione", esplicitando, pertanto, che la concessione del regime agevolato debba essere subordinata alla sussistenza di requisiti di natura soggettiva ed oggettiva”. Quanto al profilo soggettivo, sono ricompresi gli Istituti Autonomi Case Popolari e loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge regionale. A tali istituti, la norma riserva un ruolo determinante per l'attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale. FONTE: Risp. AE 25 agosto 2022 n. 434
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