venerdì 26/08/2022 • 03:00
La Risposta delle Entrate: il Fisco ha fornito un chiarimento in argomento di IVA e modalità di rimborso vantate a credito da parte di un'Università nei confronti di una società fornitrice di servizi.
redazione Memento
Trattandosi di acquisti promiscui, ancorché operati prevalentemente nell'ambito della sfera istituzionale - nel presupposto che l'Istante abbia pagato, registrato le fatture ricevute da Alfa S.p.A. e dunque versato la relativa imposta, l'IVA rettificata potrà essere recuperata adottando lo stesso criterio di ripartizione proporzionale con cui è stata operata la detrazione dell'IVA relativa all'attività commerciale con riferimento all'originario importo fatturato. L'Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento in tema di modalità di rimborso vantate a credito da parte di un'Università nei confronti di una società fornitrice di determinati servizi. Il Fisco ricorda che, ai fini dell'assoggettamento ad IVA di un'operazione, occorre verificare la sussistenza dei presupposti soggettivo, oggettivo e territoriale. Il presupposto oggettivo si ravvisa ogniqualvolta sussiste una correlazione tra l'effettuazione di un'attività ed il pagamento del relativo corrispettivo. Nel caso di specie, dall'esame della documentazione prodotta,emerge che l'Università istante ha stipulato con la società Alfa S.p.A. un contratto attraverso il quale ha affidato, nella veste di committente, alla stessa società la gestione di un complesso di servizi (energetici e multiservizi tecnologici). Pertanto, la stessa società, nella sua veste di concessionaria/esecutrice, si è impegnata giuridicamente ad effettuare nei confronti dell'Università una serie di servizi a fronte di specifici corrispettivi che quest'ultima si è obbligata, a sua volta, a pagare. Pertanto, in assenza del presupposto oggettivo, l'Università istante, non è tenuta ad emettere alcuna fattura né nota di addebito, in quanto la stessa non effettua alcuna operazione (cessione e/o più precisamente prestazione di servizio) agli effetti dell'IVA nei confronti della predetta società. FONTE: Risp. AE 25 agosto 2022 n. 436
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