giovedì 25/08/2022 • 15:49
Se la riscossione di un’entrata avviene tramite la sezione accise del mod. F24, i crediti ad essa relativi non possono essere utilizzati in compensazione, mentre i debiti possono essere pagati utilizzando in compensazione i crediti delle altre sezioni del modello.
redazione Memento
Una società operante nel settore assicurativo, intende acquisire, a mezzo di cessione del credito, una serie di crediti d'imposta agevolativi derivanti dagli interventi di cui all'art. 121 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020. Al riguardo, chiede all'Agenzia delle Entrate di sapere se sia possibile compensare tali crediti con alcune entrate, come, ad esempio, imposte di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari, imposte sulle assicurazioni, contributi al SSN sui premi di assicurazione per RC auto. Con la risposta del 25 agosto 2022 n. 435, l'Agenzia delle Entrate ricorda che i crediti d'imposta di cui all'art. 121 DL 34/2020 sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 241/97 sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. L'art. 17 D.Lgs. 241/97 disciplina i versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche. L'art. 17 c. 2 D.Lgs. 241/97 elenca i crediti e i debiti interessati dal versamento unitario e dalla compensazione, includendovi altresì una previsione di chiusura del sistema secondo cui il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi alle altre entrate individuate con decreto del MEF, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore. La norma in questione, dunque, nel disciplinare la c.d. compensazione orizzontale, consente di utilizzare il modello di versamento unitario (F24) al fine di assolvere, con un'unica operazione, il pagamento delle somme, anche mediante compensazione con eventuali crediti relativi alle entrate indicate. Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ricorda che, quando la riscossione di un'entrata avviene tramite la sezione accise del mod. F24, i crediti ad essa relativi non possono essere utilizzati in compensazione, mentre i debiti possono comunque essere pagati utilizzando in compensazione i crediti relativi ad imposte e contributi da esporre nelle altre sezioni del modello. Peraltro, versare i debiti della sezione accise utilizzando in compensazione i crediti esposti in altre sezioni del mod. F24, configura sempre una compensazione orizzontale, soggetta al limite annuale di compensabilità di 2.000.000 di euro, a meno che i crediti non siano esclusi espressamente dal computo del limite, come accade per i crediti oggetto di interpello. Per tali le ragioni, la società può compensare i crediti d'imposta agevolativi, derivanti dagli interventi di cui all'art. 121 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020 e acquisiti a mezzo di cessione del credito, con tutte le entrate oggetto dell'interpello, il cui versamento per il tramite del mod. F24 è previsto, direttamente o indirettamente, da disposizioni normative primarie o da decreti ministeriali che richiamano le modalità di versamento di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/97. Fonte: Risp. AE 25 agosto 2022 n. 435
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