Con il 1° settembre 2022 i datori di lavoro che utilizzano il lavoro agile o smart working come modalità lavorativa debbono organizzarsi per affrontare la fine del periodo emergenziale e gli obblighi che ne derivano:
la stipula di un accordo individuale con il lavoratore interessato;
l'obbligo di comunicazione al Ministero del Lavoro.
Sul secondo punto è intervenuto il DL 73/2022 conv. in Legge 122/2022, che assai opportunamente ha sostituito l'obbligo di trasmettere gli accordi individuali ai centri per l'impiego come previsto dalla Legge 81/2017 con una comunicazione telematica al Ministero del Lavoro dei soli dati essenziali secondo le modalità individuate con DM 22 agosto 2022 n. 149. La comunicazione vale anche nei confronti dell'INAIL a cui i dati sono trasmessi con le modalità previste dal codice dell'amministrazione digitale.
I nuovi obblighi si applicano agli accordi individuali stipulati o modificati a decorrere dalla data del 1° settembre 2022.
Come effettuare la comunicazione
Il DM 22 agosto 2022 n. 149 fornisce le modalità con cui la comunicazione deve essere resa e il modello da utilizzare che è messo a disposizione dal Ministero del Lavoro attraverso il portale dei servizi on-line https://servizi.lavoro.gov.it. al quale possono accedere coloro che sono in possesso delle credenziali SPID, rilasciate da uno qualsiasi dei gestori indicati dall'AgID, o in possesso di una Carta d'Identità Elettronica (CIE).
In entrambi i casi, agli utenti è consentito l'accesso alle funzionalità di trasmissione potendo essere un referente aziendale, che può inviare comunicazioni solo per un'azienda, indicata successivamente all'autenticazione utilizzando le regole del portale oppure un soggetto abilitato rientrante nelle seguenti categorie:
001 - Consulenti del Lavoro (art. 1, c. 1, Legge 12/79)
002 - Avvocati e Procuratori Legali (art. 1, c. 1, Legge 12/79)
003 - Dottori Commercialisti (art. 1, c. 1, Legge 12/79)
004 - Ragionieri (art. 1, c. 1, Legge 12/79)
005 - Periti Commerciali (art. 1, c. 1, Legge 12/79)
006 - Associazioni di categoria (art. 4 bis, c. 8, D.Lgs. 181/2000)
008 - Associazioni di categoria dei Datori di lavoro agricoli (art. 9 bis, c. 6, Legge 608/96)
009 - Soggetti autorizzati all'attività di Intermediazione (art. 2, c. 1, lett. b, D.Lgs. 276/2003)
011 - Consorzi e Gruppi di imprese (art. 31 D.Lgs. 276/2003)
013 - Periti agrari e agrotecnici
La mancata comunicazione è punita con la sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.
Stipulare l'accordo torna obbligatorio
Quello che non deve, però, essere sottovalutato è che la comunicazione non sostituisce l'accordo individuale fra le parti, che dal 1° settembre 2022 ritorna ad essere obbligatorio e che il datore di lavoro dovrà conservare per un periodo di cinque anni dalla sottoscrizione.
Anche in presenza di un regolamento aziendale che fissa le regole generali dello svolgimento del lavoro agile, le modalità di esecuzione del rapporto sono stabilite mediante l'accordo individuale tra le parti, da stipulare in forma scritta, e tale accordo definisce le modalità di lavoro, disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore, individua i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.
L'accordo può prevedere che la modalità del lavoro agile sia a termine o a tempo indeterminato, circostanza questa che deve risultare anche nella comunicazione, con facoltà di recesso in quest'ultimo caso con un preavviso minimo di 30 giorni (90 giorni se il lavoratore è disabile) e con la possibilità comunque del recesso senza preavviso in presenza di un giustificato motivo.
Dopo la sospensione del predetto obbligo dovuta al particolare ruolo attribuito alle modalità di lavoro agile durante la pandemia, si torna ora a regime ed è, questo, un aspetto affatto trascurabile.