giovedì 25/08/2022 • 11:57
Il MEF, nel comunicato pubblicato nella GU n. 197 del 24 agosto 2022, rivaluta, per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2022, il saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali: la percentuale è pari allo 0%.
redazione Memento
È stato pubblicato dal MEF, nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2022, il consueto aggiornamento, questa volta relativo al secondo semestre 2022 (1°luglio - 31 dicembre 2022), del saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali (art. 5 D.Lgs. 231/2001). Per "transazioni commerciali" si intendono i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. La rivalutazione del saggio degli interessi per il creditore Per il periodo sopraindicato, la percentuale è pari allo 0%. Si ricorda che Nelle transazioni commerciali tra imprese è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, nei limiti previsti dall'art. 7 D.Lgs. 231/2001. Fonte: Com. MEF 24 agosto 2022 (GU 24 agosto 2022 n. 197)
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