venerdì 26/08/2022 • 06:00
La Cassazione, con l’ordinanza n. 24338, ha chiarito che il contribuente può emendare la dichiarazione IVA affetta da errore, di fatto o di diritto, presentando quella integrativa, salva in ogni caso la facoltà di opporsi alla successiva cartella di pagamento.
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In seguito al controllo automatizzato ex art. 54-bis DPR 633/72, il contribuente, ricevuto il cd. “avviso bonario”, può rettificare ed emendare la dichiarazione originaria affetta da errore, fattuale o di diritto, commesso in sede di redazione, qualora dalla medesima possa derivare l'assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che debbano restare a suo carico. In ogni caso, il contribuente può sempre attendere la fase successiva, ossia la notifica della cartella di pagamento e decidere di opporsi in sede contenziosa alla maggior pretesa erariale. Ecco che ricevuto l'”avviso bonario” IVA, il contribuente può decidere di attendere la cartella e opporsi alla maggior pretesa del fisco. Questione In seguito ad un controllo automatizzato ex artt. 36 bis DPR 600/73 e art. 54-bis DPR 633/72, l'Agenzia delle Entrate notificava ad una contribuente una cartella di pagamento con la quale recuperava l'IVA dichiarata a debito, ma non versata, oltre ad interessi e sanzioni. La società impugnava l'atto innanzi alla CTP di Pavia ritenendo che il debito fosse frutto di alcuni errori materiali, non avendo riportato in dichiarazione il credito corretto, cos...
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