venerdì 26/08/2022 • 06:00
La Cassazione, con l’ordinanza n. 24338, ha chiarito che il contribuente può emendare la dichiarazione IVA affetta da errore, di fatto o di diritto, presentando quella integrativa, salva in ogni caso la facoltà di opporsi alla successiva cartella di pagamento.
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In seguito al controllo automatizzato ex art. 54-bis DPR 633/72, il contribuente, ricevuto il cd. “avviso bonario”, può rettificare ed emendare la dichiarazione originaria affetta da errore, fattuale o di diritto, commesso in sede di redazione, qualora dalla medesima possa derivare l'assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che debbano restare a suo carico. In ogni caso, il contribuente può sempre attendere la fase successiva, ossia la notifica della cartella di pagamento e decidere di opporsi in sede contenziosa alla maggior pretesa erariale. Ecco che ricevuto l'”avviso bonario” IVA, il contribuente può decidere di attendere la cartella e opporsi alla maggior pretesa del fisco. Questione In seguito ad un controllo automatizzato ex artt. 36 bis DPR 600/73 e art. 54-bis DPR 633/72, l'Agenzia delle Entrate notificava ad una contribuente una cartella di pagamento con la quale recuperava l'IVA dichiarata a debito, ma non versata, oltre ad interessi e sanzioni. La società impugnava l'atto innanzi alla CTP di Pavia ritenendo che il debito fosse frutto di alcuni errori materiali, non avendo riportato in dichiarazione il credito corretto, così come risultava confermato dalla documentazione contabile prodotta e dalla perizia di parte. Il giudice d...
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