giovedì 25/08/2022 • 11:07
In tema di credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator, il DM 10 agosto 2022 ha modificato il decreto attuativo della misura (DM 29 dicembre 2021) per consentire la presentazione di altre domande di contribuzione aventi ad oggetto ulteriori interventi di digitalizzazione.
redazione Memento
Il Ministero del turismo (MIT), di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), ha pubblicato sul proprio sito il DM 10 agosto 2022 in tema di credito d'imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator. Il decreto in oggetto, in registrazione alla Corte dei conti, modificando il DM 29 dicembre 2021 che ha attuato il credito d'imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator, ha avviato una nuova procedura atta a consentire la presentazione di altre domande aventi ad oggetto ulteriori interventi di digitalizzazione. Si ricorda che il credito d'imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator (di cui all'art. 4 DL 152/2021, c.d. decreto PNRR) spetta alle agenzie di viaggi e ai tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12, nella misura del 50% dei costi sostenuti, dal 29 marzo 2022 al 31 dicembre 2024, per investimenti e attività di sviluppo digitale, fino all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro e nel limite di spesa complessivo di: per il 2022, 18 milioni di euro; per il 2023 e 2024, 10 milioni di euro; per il 2025, 60 milioni di euro. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione col mod. F24 a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati. Il mod. F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni, successive alla prima, solo a favore di: banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dalle leggi in materia bancaria e creditizia (art. 106 D.Lgs. 385/93); società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo tenuto dalla Banca d'Italia (di cui all'art. 64 D.Lgs. 385/93); imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia (D.Lgs. 209/2005). Fonte: DM 10 agosto 2022
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