giovedì 25/08/2022 • 02:00
L 'Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento in materia di t assazione dei redditi derivanti dall'attività di staking di cripto-valute.
redazione Memento
Le remunerazioni in cripto-valuta percepite dalle persone fisiche, al di fuori dell'attività d'impresa, per l'attività di staking s ono soggette ad imposizione e, pertanto, se accreditate nel wallet da una Società italiana, quest'ultima è tenuta all' applicazione della ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 26 per cento. Conseguentemente, tali remunerazioni non dovranno essere indicate nel Modello Redditi della persona fisica in quanto la ritenuta è applicata a titolo d'imposta. Con riferimento al trattamento fiscale applicabile ai redditi derivanti dalla detenzione di valute virtuali (o cripto-valute) in capo a persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di arte, professione o impresa, La remunerazione derivante dalla attività di "staking", ovvero del compenso in cripto-valute corrisposto all'Istante a fronte del "vincolo di disponibilità" delle stesse, cioè di un vincolo di non utilizzo per un certo periodo di tempo, si ritiene applicabile quanto previsto dell'art. 44 c. 1 lettera h) TUIR. Pertanto, sono inquadrabili tra i redditi di capitale sulla base di tale fattispecie impositiva non soltanto i redditi che siano determinati o predeterminabili, ma anche quelli variabili in quanto la relativa misura non sia collegata a parametri prefissati. Per la configurabilità di un reddito di capitale è sufficiente l'esistenza di un qualunque rapporto attraverso il quale venga posto in essere un impiego di capitale e quindi anche rapporti che non siano a prestazioni corrispettive ovvero nei quali il nesso di corrispettività non intercorra tra la concessione in godimento del capitale ed il reddito conseguito. Conseguentemente, possono essere attratti ad imposizione sulla base di tale disposizione non soltanto quei proventi che sono giuridicamente qualificabili come frutti civili e cioè quei proventi che si conseguono come corrispettivo del godimento che altri abbia di un capitale, ma anche tutti quei proventi che trovano fonte in un rapporto che presenti come funzione obiettiva quella di consentire un impiego del capitale. FONTE : Risp. AE 24 agosto 2022 n. 433.
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