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giovedì 25/08/2022 • 02:30

Fisco Dalle Entrate

Cessione d'azienda, il soggetto legittimato a presentare la richiesta

La Risposta delle Entrate: la cessione di un ramo d'azienda è un'operazione straordinaria nella quale si determina, in linea generale, una situazione di continuità tra i contribuenti interessati.

a cura di

redazione Memento

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Nelle ipotesi di cessione d'azienda o di uno o più rami aziendali che abbiano comportato l'estinzione del soggetto dante causa il cessionario deve assolvere tutti gli adempimenti, agli effetti dell'IVA, successivi alla data di cessione.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento in merito al soggetto legittimato a presentare la richiesta in ipotesi di cessione d'azienda.

Il Fisco ha ricordato che la cessione di un ramo d'azienda è un'operazione straordinaria nella quale si determina, in linea generale, una situazione di continuità tra i contribuenti interessati. La norma stabilisce che «gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, relativi alle operazioni realizzate tramite le aziende o i complessi aziendali trasferiti, sono assunti dalle società beneficiarie del trasferimento». Sebbene la disposizione si riferisca più specificatamente alle operazioni di scissione, tale principio è stato considerato valido, ai fini IVA, anche per le ipotesi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (fusione, scissione, conferimento, cessione o donazione di azienda, successione ereditaria, ecc.), per le quali si realizza un effetto successorio delle posizioni giuridiche attive e passive della dante causa in favore dell'avente causa.

Anche quando l'operazione straordinaria riguarda due soggetti non residenti che si sono identificati direttamente in Italia, valgono gli stessi obblighi e gli stessi diritti previsti dalla disciplina IVA per operazioni straordinarie fra soggetti residenti. Lo stesso dicasi con riferimento all'ipotesi di cessione d'azienda o di uno o più rami aziendali tra due soggetti non residenti, che operano ciascuno per tramite di un proprio rappresentante fiscale in Italia.

FONTE: Risp. AE 24 agosto 2022 n. 432.

 

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