giovedì 25/08/2022 • 06:00
Scaduto il termine previsto per il recepimento della direttiva europea sul whistleblowing, il legislatore ha rinnovato la delega al Governo. Tuttavia, considerata l’attuale situazione politica, appare molto difficile che il termine ordinario previsto per l’attuazione della delega possa essere rispettato.
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L'introduzione della disciplina del whistleblowing nel settore privato è oggetto dell'ennesimo rinvio.
Scaduto invano il termine previsto dalla Legge 53/2021 (legge di delegazione europea 2020), lo scorso 2 agosto la Camera dei deputati ha approvato definitivamente il DDL C.3208-B “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021”, nell'ambito del quale l'art. 13 ripropone in maniera invariata i contenuti della precedente delega al recepimento della Dir. UE 1937/2019.
Con la direttiva in esame il legislatore europeo impone agli Stati membri l'adozione di una normativa conforme in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.
In particolare, al fine di armonizzare a livello comunitario la disciplina del whistleblowing, il provvedimento in commento rafforza e uniforma le misure di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, stabilendo l'obbligo di creare canali di segnalazione interni per soggetti giuridici privati con oltre 50 dipendenti, tutti i soggetti del settore pubblico (compresi soggetti di proprietà o sotto il controllo di tali soggetti) o comuni con più di 10.000 abitanti.
Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 26, par. 1, della direttiva, il recepimento avrebbe dovuto essere perfezionato entro il 17 dicembre 2021, tranne che per il settore privato e per le imprese che impiegano meno di 250 lavoratori, nel cui caso il termine in questione è esteso al 17 dicembre 2023.
Nessuna novità di rilievo per quanto concerne i contenuti dell'art. 13 della legge di delegazione europea (in corso di pubblicazione), che ripropone fedelmente i seguenti principi e criteri direttivi specifici che il Governo dovrà osservare nell'attuazione della Dir. UE 1937/2019:
Nelle more del recepimento della direttiva, peraltro, va ricordato che la legislazione vigente contempla già l'obbligo di adozione di procedure di whistleblowing, che la L. 179/2017 ha introdotto anche nel settore privato e modificato in quello pubblico, definendo modalità di attuazione totalmente differenti per ampiezza di ambito applicativo e delimitazione del perimetro dei destinatari.
L'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 165/2001 (Testo unico del pubblico impiego) e al D.Lgs. 231/2001 (disciplina della responsabilità amministrativa degli enti), nell'ambito dei quali è stato rispettivamente introdotto l'obbligo de quo per il settore pubblico e per quello privato, comporta rilevanti conseguenze di tipo organizzativo, connesse alla difficoltà di implementare adeguati sistemi di gestione delle segnalazioni e, prima ancora, all'assenza di consapevolezza sull'argomento nei soggetti destinatari delle prescrizioni in oggetto.
A ciò si aggiunga che anche la vigente normativa antiriciclaggio prevede una disciplina compiuta del whistleblowing: ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. 231/2007, i soggetti obbligati devono adottare procedure per la segnalazione al proprio interno da parte di dipendenti o di persone in posizione comparabile di violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
In ambito professionale, l'applicazione del whistleblowing è foriera di problematiche di indubbio interesse: dall'implementazione di adeguati canali di segnalazione alla tutela della riservatezza, fino ai delicati compiti degli organi di controllo individuati quali destinatari delle segnalazioni.
A voler tacere della ritrosia e della diffidenza con le quali Il sistema whistleblowing è stato accolto nel nostro ordinamento. Quello della segnalazione, in qualsiasi contesto normativo si collochi, è infatti un problema innanzitutto di natura culturale e, conseguentemente, la diffusione del whistleblowing in un sistema è possibile solo se in quello stesso sistema è già fortemente radicata la cultura dell'etica e della legalità.
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