mercoledì 24/08/2022 • 14:17
Anche in caso di nomina di un medico coordinatore, è necessario che tutti i medici competenti nominati dal datore di lavoro partecipino alla riunione periodica sulla salute e sicurezza: è quanto precisato dal Ministero del Lavoro con l’Interpello n. 1 del 2022.
redazione Memento
Il Ministero del Lavoro, pronunciandosi con il primo Interpello dell'anno in corso, risponde ad un quesito in materia di salute e sicurezza sul lavoro: se il datore di lavoro, anche per il tramite del Servizio di Prevenzione e Protezione, ha individuato un medico competente coordinatore (art. 39, c. 6, D.Lgs. 81/2008), chi deve essere invitato alla riunione periodica (art. 35 D.Lgs. 81/2008)? Il solo medico competente coordinatore oppure tutti i medici competenti? La figura del medico competente coordinatore Ai sensi del TU salute e sicurezza sul lavoro (art. 39, c. 6, D.Lgs. 81/2008) il datore di lavoro può nominare più medici competenti, individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento, nelle seguenti ipotesi: - aziende con più unità produttive; - gruppi d'impresa; - quando la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità. Il medico coordinatore deve essere considerato la figura di riferimento all'interno di un contesto di sorveglianza sanitaria più articolata. Pertanto, egli ha la funzione di garantire omogeneità nella tutela sanitaria di tutti i dipendenti della stessa azienda, i quali potrebbero anche avere medici diversi. Nel caso di nomina di più medici competenti, esiste una responsabilità concorrente in relazione agli obblighi definiti dalla normativa. Il medico competente che effettua la sorveglianza sanitaria deve anche collaborare, con gli altri medici designati, alla valutazione dei rischi e visitare i luoghi di lavoro. Il medico coordinatore viene nominato nei casi in cui la struttura organizzativa di un'azienda, per motivi di estensione territoriale e/o dimensionale, ha necessità di affidare la sorveglianza sanitaria a più figure professionali. Le funzioni del medico competente coordinatore non devono collidere con le funzioni dei singoli medici competenti, i quali rimangono autonomamente responsabili delle proprie attività di sorveglianza sanitaria negli ambiti di propria competenza. La partecipazione alla riunione periodica Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il SPP, indice almeno una volta all'anno una riunione a cui partecipano il datore di lavoro o un suo rappresentante, il RSPP, il medico competente e il RLS. Poiché il TU salute e sicurezza (art. 39, c. 4, D.Lgs. 81/2008) prevede in capo al medico competente puntuali prerogative e responsabilità (garantendone l'autonomia), anche in caso di nomina di un medico coordinatore è necessario che l'invito alla riunione periodica sia rivolto a tutti i medici competenti che sono stati nominati. Infatti, dalla normativa, non si desume alcun potere sostitutivo del medico coordinatore nei confronti di questi ultimi. Fonte: Risp. Interpello Min. Lav. 19 luglio 2022 n. 1
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