mercoledì 24/08/2022 • 14:11
La Cassazione ha chiarito che le somme corrisposte al prestatore a titolo di rimborso delle spese di viaggio, sostenute per lo svolgimento di incarico fuori dal comune di residenza, hanno funzione restitutoria e di ripristino del patrimonio e non sono assimilabili alla retribuzione, né assoggettabili ad imposta.
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La sezione tributaria della Cassazione, con la sentenza 23634/2022, depositata in data 28 luglio 2022, interviene sul tema della concreta portata dell'art. 51 c. 1,2,5,6 TUIR, a seguito dell'impugnativa promossa avverso la decisione di gravame della CTR, la quale, riconoscendo la natura risarcitoria e non retributiva di detti emolumenti, aveva qualificato come “non imponibili” i rimborsi delle spese effettivamente sostenute dal contribuente, medico specialista ambulatoriale, in occasione delle visite effettuate in Comuni diversi da quello di residenza.
La Suprema Corte, nella decisione in esame, nel confermare il proprio orientamento per cui “ … le imposte sui redditi, le somme corrisposte per spese di viaggio effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'incarico di medico specialista presso gli ambulatori esterni al comune di residenza sono percepite a titolo di rimborso spese, sicché hanno funzione restitutoria e di ripristino del patrimonio del prestatore d'opera e non sono assimilabili alla retribuzione, né assoggettabili ad imposta ai sensi dell'art. 48 DPR 597/73, e dell'art. 48 TUIR.”, ne rimarca la funzione essenzialmente risarcitoria rispetto al depauperamento su
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