mercoledì 24/08/2022 • 14:09
Il Decreto Aiuti bis, a fronte degli aumenti del prezzo del gas, ha stabilito prezzi calmierati per i clienti vulnerabili a partire da gennaio 2023. Il bonus non consiste direttamente in un taglio dei costi in bolletta, ma nell'applicazione di prezzi ridotti in base a criteri fissati dall'ARERA.
redazione Memento
A decorrere dal 1° gennaio 2023, i fornitori e gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza sono tenuti a offrire ai clienti vulnerabili la fornitura di gas naturale a un prezzo che rifletta il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all'ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, così come definiti dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con uno o più provvedimenti e periodicamente aggiornati. Così ha stabilito il Decreto Aiuti bis (art. 2 DL 115/2022). Le bollette del gas collegate alle utenze intestate ai clienti vulnerabili includeranno così un prezzo calmierato, mettendo in campo un bonus che non consiste direttamente in un taglio dei costi in bolletta, ma nell'applicazione di prezzi ridotti in base a criteri fissati dall'ARERA; quest'ultima definisce anche le specifiche misure perequative a favore degli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza. La misura contenuta nel Decreto Aiuti ha come obiettivo l'allargamento della tutela economica per contrastare l'aumento dei prezzi dell'energia dovute al conflitto ucraino ed alla conseguente riduzione dei flussi di gas effettuata dalla Russia. Sono clienti vulnerabili, secondo l'art. 22 c. 2-bis D.Lgs. 164/2000 come modificato dal Decreto Aiuti bis, i clienti civili: - che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate (ai sensi dell'art. 1 c. 75 L. 124/2017); - che rientrano tra i soggetti con disabilità (ai sensi dell'art. 3 L. 104/92); - le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse; - le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi; - di età superiore ai 75 anni. Si ricorda che sono invece clienti protetti, ai sensi del sopracitato art. 22, inserito nel decreto recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, i clienti domestici, le utenze relative ad attività di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private che svolgono un'attività riconosciuta di assistenza nonché i clienti civili e non civili con consumo non superiore a 50.000 metri cubi annui. Per essi vige l'obbligo di assicurare, col più alto livello di sicurezza possibile, le forniture di gas naturale anche in momenti critici o in situazioni di emergenza del sistema del gas naturale.
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