mercoledì 24/08/2022 • 10:26
Posticipato dal 16 al 30 settembre il termine per l'invio del modello con cui vanno comunicati i dati riepilogativi della liquidazione periodica dell'IVA relativa al secondo trimestre (art. 3 c. 1 DL 73/2022 conv. in L. 122/2022).
redazione Memento
I soggetti passivi IVA devono inviare all'Agenzia delle Entrate una comunicazione telematica dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche trimestrali IVA effettuate (art. 21 bis DL 78/2010 conv. in L. 122/2010). Per il secondo trimestre, la legge di conversione del Decreto Semplificazioni posticipa dal 16 al 30 settembre 2022 il termine per la comunicazione di tali dati. Dunque, i soggetti passivi IVA devono inviare la comunicazione entro le seguenti scadenze: primo trimestre, 31 maggio; secondo trimestre, 30 settembre; terzo trimestre, 30 novembre; quarto trimestre, fine febbraio dell'anno successivo. Sono esonerati i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche. Inoltre, se nel periodo di riferimento non ci sono né operazioni attive né passive, la comunicazione non va inviata, a meno che non occorra riportare un credito proveniente dal trimestre precedente. Invece, i soggetti con più attività IVA che determinano l'imposta in modo separato presentano una sola comunicazione per ciascun periodo. Si ricorda che il modello Comunicazione liquidazioni periodiche IVA si compone di: frontespizio (contenente i dati generali del contribuente, la firma, l'impegno alla trasmissione telematica); modulo, composto dal quadro VP (contenente i dati relativi alla liquidazione periodica dell'imposta). I dati contenuti in tale modello, una volta acquisiti, sono resi disponibili al contribuente nel proprio cassetto fiscale e nella sezione Consultazione dell'area autenticata dell'interfaccia web Fatture e corrispettivi nel sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Per ciascuna liquidazione periodica va compilato un distinto modulo della comunicazione. Quindi, i contribuenti che effettuano: liquidazioni periodiche mensili: compilano un modulo per ciascun mese del trimestre; liquidazioni periodiche trimestrali: compilano un unico modulo per il trimestre; sia liquidazioni mensili sia trimestrali (in caso di contabilità separate): compilano un modulo per ciascun mese e un modulo per il trimestre. Fonte: art. 3 c. 1 DL 73/2022 conv. in L. 122/2022
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