mercoledì 24/08/2022 • 10:05
Terminato il periodo transitorio, dal 1° luglio 2022 è obbligatoria la certificazione elettronica delle cessioni e degli acquisti di beni da e verso soggetti passivi sammarinesi. Resta facoltativa solo per i soggetti passivi residenti, stabiliti o identificati in Italia, per i quali non è ancora operativo l’obbligo.
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Come noto, dal 1° luglio 2022 è operativo il trattato tra l'Italia e la Repubblica di San Marino che di fatto introduce la il meccanismo della fatturazione elettronica nell'interscambio di beni tra i due Paesi.
A livello normativo, la novità trova la sua genesi nel DM MEF 21 giugno 2021 e nel Provv. AE 5 agosto 2021 n. 211273. Entrambi hanno dato attuazione alla modifica introdotta dall'art. 12 DL 34/2019 (DL Crescita), prevedendo un periodo transitorio dal 1° ottobre 2021 al 30 giugno 2022 in cui la fatturazione elettronica era facoltativa.
Ed invero, con decorrenza 1° luglio 2022 tutti gli operatori economici saranno invece tenuti ad emettere fatture e note di variazione in formato elettronico utilizzando il Sistema di Interscambio (SDI).
Se questa è la regola, bebè anticipare che, in deroga a quanto previsto l'emissione della fattura in formato elettronico non è obbligatoria per le ipotesi escluse da disposizioni di legge (a titolo esemplificativo, i contribuenti forfettari che hanno percepito nel 2021 ricavi o compensi ragguagliati ad anno inferiori a € 25.000 e che non sono pertanto obbligati alla fatturazione elettronica).
Perimetro di applicazione
Il nuovo obbligo di fatturazione elettronica riguarda le operazioni tra soggetti passivi d'imposta (B2B) e in particolare:
Il decreto disciplina, quindi, le sole transazioni che comportano un trasferimento di beni tra i due Paesi in quanto le operazioni aventi ad oggetto beni che rimangono in Italia, seppure nei confronti di soggetti sammarinesi, devono ritenersi soggette alla disciplina IVA interna.
Cessione di beni verso San Marino
Il processo, le modalità e i termini di fatturazione sono analoghi a quelli previsti per le fatture emesse verso soggetti nazionali in forza del rinvio al Provv. AE 30 aprile 2018 n. 89757.
Le fatture elettroniche relative a cessioni di beni spediti o trasportati a San Marino, emesse in formato elettronico da soggetti passivi d'imposta residenti, stabiliti o identificati in Italia, nei confronti di operatori economici identificati nel territorio di San Marino, sono trasmesse tramite SdI all'ufficio tributario di San Marino.
Ai fini operativi circa la compilazione della fattura, il cedente italiano deve riportare:
A livello documentale, l'ufficio di San Marino effettua la verifica del regolare assolvimento dell'imposta sull'importazione, convalida la regolarità della fattura e comunica l'esito del controllo al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate mediante un apposito canale telematico.
Quest'ultimo, a sua volta, mette a disposizione dell'operatore italiano, all'interno della propria area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, la fattura convalidata consentendogli di visualizzare telematicamente l'esito del controllo operato dall'ufficio Tributario di San Marino.
Se entro i quattro mesi successivi all'emissione della fattura, l'ufficio tributario non ne ha convalidato la regolarità, l'operatore economico italiano, nei trenta giorni successivi emette nota di variazione, ai sensi dell'art. 26 c. 1 DPR 633/72, senza il pagamento di sanzioni e interessi.
Momento temporale di effettuazione
Come chiarito anche dall'art. 1 DM 21 giugno 2021, le operazioni si considerano effettuate all'inizio del trasporto o della spedizione, al cessionario o a terzi per suo conto, dal territorio dello Stato o dal territorio della Repubblica di San Marino.
Tuttavia, se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna o spedizione, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.
Allo stesso modo, nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l'operazione si considera effettuata all'atto della loro rivendita a terzi ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. Tali disposizioni di sospensione operano a condizione che le operazioni siano annotate in apposito registro tenuto e conservato a norma dell'art. 39 DPR 633/72 e che la relativa causale sia indicata nel documento di trasporto.
Se, anteriormente al verificarsi degli eventi indicati o indipendentemente da essi, sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.
Acquisti di beni
Gli acquisti da operatori sammarinesi (provvisti di numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino) di beni spediti o trasportati nel territorio italiano (accompagnati dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti coinvolti nell'operazione) sono ivi assoggettati ad IVA in forza dei noti principi in tema di territorialità.
Le fatture elettroniche sono trasmesse dall'ufficio tributario di San Marino allo SdI, che le recapita al cessionario che visualizza, attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate, le fatture elettroniche ricevute.
In base agli accordi tra gli operatori coinvolti, le cessioni possono inglobare o meno l'addebito dell'imposta (con obbligo per il soggetto nazionale di assolvere il tributo con il meccanismo del reverse charge)
Se la fattura elettronica indica l'ammontare dell'IVA dovuta dal cessionario, in correlazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere, l'imposta è versata dall'operatore sammarinese all'ufficio tributario, il quale entro quindici giorni riversa le somme ricevute al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate e trasmette al medesimo ufficio in formato elettronico gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti.
L'Ufficio, entro quindici giorni, controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi e ne dà comunicazione all'ufficio tributario.
L'esito positivo del controllo da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate è reso noto telematicamente all'ufficio tributario e al cessionario; quest'ultimo da tale momento può operare la detrazione dell'imposta, ai sensi degli art. 19 e ss. DPR 633/72.
Se la fattura elettronica non indica l'ammontare dell'IVA dovuta in correlazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere, l'operatore economico italiano al quale la fattura è stata recapitata tramite SdI assolve l'imposta ai sensi dell'art. 17 c. 2 DPR 633/72, indicando l'ammontare dell'imposta dovuta nel file xml con Tipo documento TD19 da inviare allo SdI entro il 15 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione.
Il cessionario italiano, se non ha ricevuto fattura, o ha ricevuto fattura irregolare, provvede alla emissione della stessa o alla sua regolarizzazione nei termini di cui all'art. 6 c. 9-bis D.Lgs. 471/97, inviando un file Tipo documento TD20 allo SdI.
Occorre ricordare, tuttavia, che potrebbe verificarsi anche l'ipotesi in cui l'acquirente italiano riceva ancora una fattura cartacea, dato che a San Marino gli operatori con ricavi inferiori a € 100 mila non sono obbligati ad emettere fattura elettronica: in questo caso, come segnalato anche dalla stampa specializzata, va predisposto il documento elettronico da inviare allo Sdi per segnalare l'operazione transfrontaliera, come previsto per tutte le operazioni con l'estero dal 1° luglio 2022.
Prestazioni di servizi
Relativamente alle prestazioni di servizi verso San Marino, invece, resta opzionale l'emissione di fattura elettronica.
Ed invero, l'art. 20 DM 21 giugno 2021 prevede che gli operatori stabiliti in Italia, per le prestazioni rese nei confronti degli operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, possono emettere la fattura di cui all'art. 21 c. 6-bis lett. b) DPR 633/72, in formato elettronico tramite lo SdI (con l'utilizzo del numero di identificazione dell'operatore sammarinese e il codice destinatario dell'Ufficio tributario di San Marino – 2R4GTO8).
Lo SdI trasmette poi la fattura elettronica all'Ufficio tributario per il successivo inoltro al committente. Questa chance, però, è limitata alle operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies DPR 633/72.
Essendo tuttavia previsto – dal 1° luglio 2022 – che la comunicazione delle operazioni transfrontaliere sia effettuata, in via obbligatoria, avvalendosi dello SdI (il cosiddetto nuovo esterometro), per tutte le altre operazioni che sono realizzate in favore di operatori e privati sammarinesi sarà necessario emettere la fattura elettronica indicando, nel caso in cui il cliente sia un operatore, nel codice destinatario la sequenza di sette caratteri “XXXXXXX” e specificando nel campo partita IVA del «Cessionario/Committente» il codice «OO99999999999» (due volte la lettera O e 11 volte il numero 9); qualora, invece, il cliente sia un privato consumatore, può essere compilato con il codice numerico «0000000» (contenente sette zeri).
Tuttavia, in queste due ultime ipotesi la fattura si ferma allo SdI, dato che quest'ultimo non è in grado di fare l'invio all'Ufficio tributario, e dovrà pertanto essere trasmessa al cliente sammarinese una fattura di cortesia.
In caso di servizi resi da operatori sammarinesi, è sempre obbligatoria da parte dei committenti italiani l'emissione dell'autofattura e la sua doppia registrazione in quanto il DM 21 giugno 2021 non prevede che gli operatori sammarinesi possano emettere e-fatture per prestazioni di servizi; perciò in questa ipotesi deve essere predisposto il documento elettronico da inviare allo SdI per comunicare l'operazione transfrontaliera ai sensi dell'art. 17 c. 2 DPR 633/72.
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Claudia Iozzo
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