mercoledì 24/08/2022 • 02:00
Il punto dell'Agenzia delle Entrate: nel caso di acquisti inferiori a 10mila euro, l'IVA è assolta dal cedente nel Paese di origine dei beni.
redazione Memento
L’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento in merito agli acquisti intracomunitari effettuati da un soggetto in regime forfettario presso un fornitore UE che usufruisce del regime speciale delle piccole imprese. Gli acquisti di beni intracomunitari sono soggetti alle disposizioni secondo le quali laddove gli acquisti da Paesi comunitari siano di ammontare inferiore a 10.000 euro, l'IVA è assolta dal cedente nel Paese di origine dei beni e, conseguentemente, il cessionario che applica il regime forfetario non ha l'obbligo di iscriversi al VIES, né di compilare gli elenchi riepilogativi Intrastat, salva la possibilità per lo stesso di optare per l'applicazione dell'imposta in Italia anche prima del raggiungimento della soglia. Quando gli acquisti intracomunitari superano il limite di 10.000 euro, invece, l'acquisto assume rilevanza in Italia secondo le regole ordinarie degli acquisti UE. Indipendentemente dall'ammontare complessivo di acquisti effettuati da Paesi comunitari (superiore o inferiore a 10.000 euro), gli acquisti di beni effettuati da un soggetto passivo d'imposta italiano presso un operatore di un altro Stato membro sottoposto al regime delle piccole imprese non si considerano acquisti intracomunitari, in quanto si deve supporre che si tratta di operazioni rilevanti ai fini IVA nello Stato membro di origine. Il Fisco ha ricordato che la norma stabilisce che: «Non costituiscono acquisti intracomunitari: gli acquisti di beni se il cedente beneficia nel proprio Stato membro dell'esonero disposto per le piccole imprese». Il regime speciale delle piccole imprese, concesso agli Stati membri entro determinate soglie di esonero, prevede modalità semplificate di imposizione e riscossione dell'imposta per le operazioni attive da esse effettuate. Pertanto, non sono considerate cessioni intracomunitarie le cessioni di beni da esse effettuate nei confronti di altri operatori stabiliti in altro Stato membro. FONTE: Risp. AE 23 agosto 2022 n. 431.
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