L’Agenzia delle Dogane, con la Circ. AD 17 agosto 2022 n. 31, fornisce le istruzioni operative in merito all’estensione dell’obbligo di emissione dell’e-DAS.
Per garantire continuità di esercizio dell’impianto si consente all’esercente di utilizzare il DAS cartaceo integrato (l’e-DAS) per ciascun deposito speditore e per i prodotti energetici, anche nelle more dell’adozione del provvedimento dell’UD competente. Tale ultrattività del DAS cartaceo è limitata ai soli prodotti energetici e per le tipologie di trasferimento ai quali è stato esteso l’utilizzo dell’e-DAS dal 1° luglio 2022. Resta, in ogni caso, fermo l’obbligo di utilizzo esclusivo dell’e-DAS per la benzina e il gasolio usato come carburante nonché denaturati per uso agricolo, già definito con precedenti determinazioni direttoriali.
Per il GPL l’obbligo di utilizzo dell’e-DAS è stato previsto limitatamente al prodotto trasportato allo stato sfuso, per carichi predeterminati a decorrere dal 1° luglio 2022. Le Dogane precisano che l’obbligo di emissione dell’e-DAS non è ancora stato esteso per i trasferimenti seguenti:
- alla rinfusa per carichi non predeterminati di cui all’art. 20 DM 210/96 di prodotto condizionato in bombole.
- agli esercenti la vendita al minuto e per la minuta vendita.
- prodotto condizionato in bombole.
Nel caso in cui l’esercente abbia riscontrato problematiche tecniche nell’emissione dell’e-DAS relativamente ai nuovi prodotti soggetti all’obbligo ed abbia presentato motivata istanza presso l’Ufficio delle Dogane, l’Ufficio delle Dogane competente potrà autorizzare, per un periodo non superiore a 90 giorni, la continuazione dell’utilizzo del documento in formato cartaceo, sino alla risoluzione delle problematiche.
FONTE: Circ. AD 17 agosto 2022 n. 31