mercoledì 24/08/2022 • 06:00
Il Ministero del Lavoro ha indicato come compilare la comunicazione di smart working a seguito dello snellimento della procedura attuato dal Decreto Semplificazioni. Dal 1° settembre i datori di lavoro dovranno comunicare i nominativi dei lavoratori e il periodo di svolgimento delle prestazioni in modalità agile.
Con la conversione in legge del c.d. Decreto Semplificazioni (Legge 122/2022 di conversione del DL 73/2022) è stata resa strutturale la procedura semplificata di comunicazione relativa al lavoro agile, in coincidenza con il ritorno, dal prossimo 1° settembre, alla disciplina ordinaria e, pertanto, alla necessaria stipula di un accordo individuale tra le parti. In particolare, con l'art. 41-bis, il legislatore ha modificato il primo comma di cui all'art. 23 Legge 81/2017 in materia di comunicazione alla pubblica amministrazione dell'avvio del lavoro agile. In attuazione del novellato articolo, il Ministero del Lavoro, con la pubblicazione del DM 22 agosto 2022 n. 149, ha adottato il modello concernente le informazioni relative all'accordo di lavoro agile che dovranno essere trasmesse con specifiche le modalità telematiche. Semplificati gli obblighi di comunicazione All'art. 23 Legge 81/2017, così come modificato dall'art. 41 bis, DL 73/2022 conv. in Legge 122/2022, ed ora rubricato “Obblighi di comunicazione e assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, è stato disposto che, con decorrenza dal 1° settembre 2022, il datore di lavoro comunicherà in via telematica al Ministero del lavoro i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro del lavoro (di cui si verranno analizzati gli aspetti principali di seguito). I dati di cui al primo periodo sono resi disponibili all'INAIL con le modalità previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 82/2005. In proposito, si ricorda che in caso di mancata comunicazione si applica la sanzione prevista dall'art. 19, c. 3, D.Lgs. 276/2003. Pertanto, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato. Le indicazioni del Ministero Considerata la necessità di dare tempestiva attuazione alle disposizioni di cui all'art. 23 Legge 81/2017, come modificato dall'art. 41 bis DL 73/2022 conv. in Legge 122/2022, al fine di semplificare e razionalizzare gli obblighi di comunicazione relativi al lavoro agile, il Ministero del Lavoro ha pubblicato il DM 22 agosto 2022 n. 149 attraverso cui ha fornito anche le regole di compilazione della comunicazione dell'accordo per lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile. Fermo restando che, ai sensi di quanto previsto all'art. 19, c. 1, Legge 81/2017, il datore di lavoro ha l'onere di conservare l'accordo individuale per un periodo di 5 anni dalla sottoscrizione, si evidenzia come le disposizioni in commento debbano essere applicate agli accordi individuali stipulati o modificati a decorrere dalla data del 1° settembre 2022. In tale ambito, peraltro, il Dicastero ha adottato un modello concernente le informazioni relative all'accordo di lavoro agile, contenuto nell'allegato 1 DM 22 agosto 2022 n. 149, che dovrà essere trasmesso con specifiche modalità telematiche indicate all'interno dell'allegato 2 del medesimo Decreto ministeriale. Modalità di accesso trasmissione Il Ministero del Lavoro ha precisato che l'accesso alle funzionalità per la trasmissione delle comunicazioni relative agli accordi per lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile è consentito dal portale ministeriale a coloro che: Sono in possesso delle credenziali SPID, rilasciate da uno qualsiasi dei gestori indicati dall'AgID Sono in possesso di una Carta d'Identità Elettronica (CIE). In tale ambito, è stato altresì chiarito che agli utenti è consentito l'accesso alle funzionalità di trasmissione scegliendo uno tra i seguenti profili: Referente aziendale: può inviare comunicazioni solo per un'azienda, indicata successivamente all'autenticazione utilizzando le regole del portale dei servizi digitali del Ministero del Lavoro. Soggetto abilitato: nella medesima sessione di lavoro può inviare comunicazioni per diverse aziende, indicate durate la fase di compilazione. Comunicazione È possibile trasmettere e consultare distinte tipologie di comunicazione: Inizio: al fine di comunicare l'avvio del periodo di lavoro agile. Modifica: attraverso cui si possono apportare rettifiche e specifici aggiornamenti sui periodi di lavoro agile in corso già comunicati. In proposito, peraltro, si precisa che è consentita la modifica informazioni quali tipologia rapporto di lavoro; tipologia di durata; data di sottoscrizione dell'accordo etc. Annullamento sottoscrizione: consente di eliminare un periodo di lavoro agile precedentemente comunicato. Giova chiarire che tale cancellazione riguarda tutto il periodo di lavoro agile, comunicato con l'ultima comunicazione temporalmente inviata e come tale non deve essere intesa con una cessazione o un recesso anticipato né dal periodo di lavoro agile. Recesso: per i casi di chiusura anticipata dei periodi di lavoro agile, così come previsto dalla disciplina di cui all'art. 19, c. 2, Legge 81/2017. Modalità di trasmissione massiva REST Si evidenzia, infine, che in alternativa alla trasmissione tramite applicativo web è stata resa disponibile una modalità Massiva REST, utile per l'invio tramite API REST di una elevata numerosità di periodi di lavoro agile da comunicare. In tal caso, tuttavia, l'attivazione di tale modalità massiva necessita una specifica richiesta di contatto, da parte dell'azienda o il soggetto abilitato, tramite un form online precisamente indicato all'interno dell'allegato 2 DM 22 agosto 2022 n. 149. Fonte: DM 22 agosto 2022 n. 149
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