martedì 23/08/2022 • 16:42
In sede di conversione in legge del Decreto Semplificazioni sono state inserite le nuove modalità semplificate di comunicazione da parte dell'amministrazione finanziaria dell'esito negativo della procedura di controllo nei confronti del contribuente.
redazione Memento
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Con la conversione in legge del Decreto Semplificazioni è stata inserita una nuova disposizione che prevede che, in caso di esercizio di attività istruttorie di controllo nei confronti del contribuente del cui avvio lo stesso sia stato informato, l'amministrazione finanziaria deve comunicare al contribuente, in forma semplificata, entro il termine di 60 giorni dalla conclusione della procedura di controllo, l'esito negativo di quest'ultima.
L'amministrazione finanziaria, con proprio provvedimento, individua le modalità semplificate di comunicazione, anche mediante:
- l'utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all'utenza telefonica mobile del destinatario;
- posta elettronica, anche non certificata;
- applicazione 'IO'.
Con il medesimo provvedimento sono definite le modalità con le quali il contribuente fornisce all'amministrazione finanziaria i propri dati per consentire la suddetta comunicazione in forma semplificata.
La comunicazione dell'esito negativo della procedura di controllo non pregiudica l'esercizio successivo dei poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria.
La suddetta disposizione non si applica alle liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni (di cui all'art. 36-bis DPR 600/73) né dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni in materia IVA (di cui all'art. 54-bis DPR 633/72).
La comunicazione dell'esito negativo si inserisce nell'ambito dello Statuto del contribuente, in particolare all'art. 6 L. 212/2000, che prevede che l'amministrazione finanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a 30 giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto.
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