martedì 23/08/2022 • 14:30
Dal 13 agosto 2022 i datori di lavoro e committenti, al momento dell'instaurazione di un rapporto di lavoro, devono fornire ai lavoratori le informazioni sulle condizioni contrattuali. Qualsiasi modifica degli elementi contrattuali dovrà essere comunicata per iscritto entro il primo giorno di decorrenza degli effetti della variazione.
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Ambito di applicazione
Il Legislatore, nel recepire quanto disposto dalla Dir. UE 2019/1152, riscrive il testo del D.Lgs. 152/97 in tema di informativa ai lavoratori stabilendo il diritto ai lavoratori ad una dettagliata informazione degli elementi e delle condizioni regolanti il contratto di lavoro. Tali comunicazioni devono essere fornite, di base, all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro.
Ai sensi dell'art. 1 D.Lgs. 104/2022, i rapporti di lavoro ai quali applicare tali nuovi obblighi risultano essere:
Rimangono, invece esclusi i rapporti di lavoro autonomo, i rapporti di lavoro caratterizzati da un tempo di lavoro predeterminato ed effettivo di durata pari o inferiore a una media di tre ore a settimana in un periodo di riferimento di quattro settimane consecutive, i rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale, i rapporti di collaborazione prestati nell'impresa del datore di lavoro dal coniuge, dai parenti e dagli affini non oltre il terzo grado, che siano con lui conviventi e i rapporti di lavoro del personale dipendente di amministrazioni pubbliche in servizio all'estero.
I datori di lavoro e committenti, a decorrere dal 13 agosto 2022, all'atto della instaurazione del rapporto di lavoro dovranno fornire ai lavoratori tutta una serie di informazioni, dati e specifiche che permettano loro di meglio comprendere gli aspetti giuridici, tecnici e pratici del contratto instaurato (cfr anche art. 4 D.Lgs. 104/2022).
I chiarimenti INL
In merito, tenuto conto della corposità delle informazioni da mettere a disposizione dei lavoratori e delle difficoltà incontrate da datori di lavoro, committenti e soggetti delegati (consulenti del lavoro etc), l'Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto con la Circ. INL 10 agosto 2022 n. 4, chiarendo come “… fermo restando che con la consegna del contratto individuale di lavoro o di copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro il lavoratore deve essere già informato sui principali contenuti degli istituti di cui all'art. 1 (ad es. orario di lavoro giornaliero per n. giorni alla settimana; importo retribuzione mensile per numero delle mensilità ecc.), la relativa disciplina di dettaglio potrà essere comunicata attraverso il rinvio al contratto collettivo applicato o ad altri documenti aziendali qualora gli stessi vengano contestualmente consegnati al lavoratore ovvero messi a disposizione secondo le modalità di prassi aziendale”.
Tale posizione di certo permette, quindi, che tale nuovo dettato normativo possa essere assimilato gradualmente soprattutto alla luce dell'ulteriore chiarimento da parte dell'INL in tema di sanzioni. Infatti, sempre con la Circ. INL 10 agosto 2022 n. 4 viene chiarito che nel caso in cui il lavoratore dovesse sollevare la mancata applicazione della norma, il personale ispettivo (unico soggetto deputato al controllo e alla elevazione di sanzioni) ammetterà il datore di lavoro o il committente all'istituto della diffida e, di conseguenza, ad ottemperare ai sensi dell'art.13 D.Lgs. 124/2004 con applicazione di sanzione ridotta.
Le modifiche contrattuali
Ma cosa accade, invece, quando durante lo svolgimento del rapporto di lavoro le condizioni contrattuali e i suoi elementi divengono oggetto di modifica e variazione?
Anche qui il Legislatore è intervenuto stabilendo, all'art. 4, lett. d), D.Lgs. 104/2022 la integrale sostituzione del precedente art. 3 D.Lgs. 152/97.
Pertanto, ora viene sancito che “il datore di lavoro e il committente pubblico e privato comunicano per iscritto al lavoratore, entro il primo giorno di decorrenza degli effetti della modifica, qualsiasi variazione degli elementi di cui agli articoli 1, 1-bis e 2 che non derivi direttamente dalla modifica di disposizioni legislative o regolamentari, ovvero dalle clausole del contratto collettivo”.
Alla luce del nuovo dettato normativo, all'atto di variazione contrattuali dovranno essere fornite al lavoratore quelle informazioni che dovessero interessare il proprio rapporto di lavoro e in particolare quelle relative, ad esempio, a:
-Art. 1 D.Lgs. 152/97 come modificato dal D.Lgs. 104/2022:
-Art. 1-bis D.Lgs. 152/97 come introdotto dal D.Lgs. 104/2022:
-Art. 2 come sostituito dal D.Lgs. 104/2022:
Inoltre, al lavoratore che è inviato in missione in un altro Stato membro o in un paese terzo per un periodo superiore a 4 settimane consecutive, il datore di lavoro comunica per iscritto, prima della partenza, qualsiasi modifica degli elementi del rapporto di lavoro di cui all'art. 1, c. 1, nonché le ulteriori informazioni di cui all'art. 2, c 1, lett. a), b), c) e d), D.Lgs. 152/97 così come novellati dal D.Lgs. 104/2022.
Rimane qui da chiarire che le sopra indicate variazioni non dovranno essere oggetto di informativa qualora le stesse conseguano a modifiche relativa a:
Infine, sembra possibile affermare che tali obblighi non sussistano quando, all'atto della variazione contrattuale (sempre da predisporre), le informazioni vengano ad essere oggetto di rinvio alla contrattazione collettiva o ad altra documentazione aziendale come specificato dalla Circ. INL 10 agosto 2022 n. 4.
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