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martedì 23/08/2022 • 11:23

Fisco Distribuzione di utili

Ai dividendi erogati dal 2023 si applica la ritenuta?

La Direzione centrale ha chiarito che per i dividendi erogati a partire dal 1° gennaio 2023, relativi a partecipazioni qualificate, anche se deliberati entro il 31 dicembre 2022 si applica la ritenuta a titolo imposta o l’imposta sostitutiva del 26%.

a cura di

redazione Memento

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  • Tempo di lettura 5 min.
  • Ascolta la news 5:03
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Con una risposta a interpello del 25 luglio 2022 (non ancora resa pubblica), la Direzione centrale si è occupata del regime di tassazione dei redditi di capitali e dei redditi diversi di natura finanziaria derivanti da partecipazioni qualificate, percepiti dalle persone fisiche.

Nel dettaglio, una società rappresenta che una parte delle riserve presenti in bilancio è composta da utili formatisi precedentemente al 31 dicembre 2007 e che il Consiglio di Amministrazione intende convocare una o più assemblee entro il 31 dicembre 2022 per deliberare la distribuzione ai soci in tutto o in parte di tali riserve, anche allo scopo di permettere ai soci di usufruire dei benefici del regime transitorio dei dividendi formati entro tale data. Considerato che le riserve di utili in questione verranno poste in pagamento ai soci in diverse tranches da ripartire su più anni, per cui anche oltre il 31 dicembre 2022, ma comunque entro cinque anni dalla data di ciascuna delibera assembleare, la società chiede all'Agenzia delle Entrate chiarimenti in merito al corretto trattamento fiscale delle distribuzioni degli utili.

L'Agenzia delle Entrate ha ricordato che la legge di bilancio 2018 ha modificato il regime di tassazione dei redditi di capitali e dei redditi diversi di natura finanziaria derivanti da partecipazioni qualificate, percepiti dalle persone fisiche, prevedendo per tali redditi la tassazione nella misura del 26% con l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta o dell'imposta sostitutiva.

Inoltre, la legge di bilancio 2018 ha previsto l'applicazione di un regime transitorio secondo cui alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 continua ad applicarsi il regime di tassazione preesistente. In base a quest'ultimo, gli utili derivanti da partecipazioni qualificate, non percepiti nell'esercizio di impresa commerciale, concorrono alla formazione del reddito complessivo del socio persona fisica con una imponibilità parziale nella misura del:

  • 40% per gli utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
  • 49,72% per gli utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
  • 58,14% per gli utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

Il regime transitorio previsto deriva dalla volontà del legislatore di salvaguardare, per un periodo di tempo limitato (1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022), il regime fiscale degli utili formati in periodi d'imposta precedenti rispetto all'introduzione del nuovo regime fiscale. In altri termini, per i dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2023 relativi a partecipazioni qualificate si applica la ritenuta a titolo imposta o l'imposta sostitutiva nella misura del 26%.

Pertanto, nel caso di specie, le riserve di utili distribuite successivamente al 31 dicembre 2022, dovranno essere assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 26% (di cui all'art. 27 c. 1 DPR 600/73) da parte della società istante.

Fonte: Risp. AE Direzione centrale 25 luglio 2022

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di

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