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L’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento in merito all’aliquota servizi sostitutivi di mensa aziendale, esaminando il caso di una società che afferma di voler offrire ai suoi dipendenti tale tipo di servizio per i suoi dipendenti.

Per verificare se una somministrazione di alimenti e bevande ai dipendenti sia riconducibile alla categoria dei servizi sostitutivi di mensa aziendale piuttosto che alle altre tipologie in cui può essere resa (ad esempio, ticket restaurant o mensa diffusa) occorre aver riguardo non solo alle modalità attraverso le quali la prestazione viene resa, ma anche alla presenza di eventuali convenzioni tra i partecipanti al contratto di somministrazione di alimenti e bevande.

Nella fattispecie oggetto dell’interpello, invece, l'app predisposta dalla società incorpora un credito, utilizzato dal dipendente per pagare la "consumazione" presso il Ristorante convenzionato, nel giorno e ora, preferiti, nei limiti ovviamente del credito precostituito dalla Società (rectius datore di lavoro).

Secondo l’Agenzia, nel caso di utilizzo di un'app che incorpora un credito, utilizzato dal dipendente per pagare i pranzi, non è possibile ricondurre l'operazione nell'ambito delle discipline della mensa diffusa e dei servizi sostitutivi di mensa aziendale: pertanto, non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata al 4 per cento prevista dal n. 37) della Tabella A, parte II Decreto IVA, bensì quelli per l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento di cui al n. 121) della Parte III della medesima Tabella.

FONTE: Risp. AE 22 agosto 2022 n. 430

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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