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Il sismabonus acquisti può essere fruito in relazione ai soli acquisti delle unità immobiliari realizzate previa demolizione e ricostruzione dell'edificio preesistente, mentre non possono accedere al bonus edilizio gli acquirenti delle unità immobiliari realizzate in seguito alla ristrutturazione o al risanamento dell'edificio non demolito, fermo restando che i medesimi acquirenti - in presenza di tutte le condizioni di legge - potranno accedere alla detrazione prevista dall’art. 16-bis TUIR.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento in merito al sismabonus acquisti. La disciplina prevista dall'art.16 c. 1-septies) si ispira a quella prevista dall'art. 16-bis c. 3 TUIR, che attribuisce una detrazione, in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare, a favore di coloro che acquistano dalle «imprese di costruzione o ristrutturazione» unità immobiliari realizzate in esito ad «interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia [...] riguardanti interi fabbricati».

L'art. 16 c. 1-septies), invece - in quanto inserito nel contesto delle disposizioni che disciplinano il c.d. "sisma bonus", con cui il legislatore ha inteso agevolare gli interventi edilizi nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 - riconosce una detrazione limitata agli acquisti di immobili ubicati nelle zone ad alto rischio sismico, a condizione che per effetto dell'intervento stata ottenuta la riduzione di almeno una classe di rischio sismico, e che l'acquisto sia effettuato, nel rispetto della tempistica prescritta, dalle imprese che hanno realizzato l'unità immobiliare «mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico».

Il riferimento alla demolizione e ricostruzione dell'intero edificio non può essere considerato tam quam non esset, né tantomeno tale requisito può considerarsi assorbito una volta raggiunto il miglioramento sismico richiesto dal citato c. 1-quater), in quanto la "demolizione e ricostruzione" costituisce un requisito nuovo e ulteriore rispetto a quelli previsti dal c. 1-quater.

Ne consegue che l'agevolazione può essere fruita in relazione ai soli acquisti delle unità immobiliari realizzate previa demolizione e ricostruzione; al contrario, non potranno accedere al bonus gli acquirenti delle unità immobiliari realizzate dopo la ristrutturazione od il risanamento dell'edificio non demolito.

FONTE: Risp. AE 12 agosto 2022 n. 423

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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