lunedì 22/08/2022 • 09:00
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la Risposta n. 426 del 12 agosto 2022, che - ai fini del bonus affitti - sono validi anche i canoni versati oltre il 30 giugno ma entro il 29 agosto 2022.
redazione Memento
Perché sia riconosciuto il bonus affitti, sono considerati validi anche i canoni versati oltre il 30 giugno ma entro il 29 agosto 2022 : è il chiarimento contenuto nella Risp. AE 12 agosto 2022 n. 426. Nella Risposta, il Fisco ricorda che l'art. 28 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020 ha previsto un credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda al sussistere di determinati requisiti soggettivi ed oggettivi. In particolare, per quanto concerne l'ambito soggettivo di applicazione dell'agevolazione, la norma individua come beneficiari del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (19 maggio 2020). Per i soggetti con periodo d'imposta corrispondente all'anno solare il limite dei ricavi o dei compensi va verificato con riferimento al periodo d'imposta chiuso al 31 dicembre 2019. Per quanto concerne, invece, l'ambito oggettivo di applicazione dell'agevolazione in esame, il credito d'imposta è stabilito in misura percentuale (60 per cento o 30 per cento) in relazione ai canoni: a) di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo; b) dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. L'Agenzia ha ricordato che il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. FONTE: Risp. AE 12 agosto 2022 n. 426
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