lunedì 22/08/2022 • 09:00
Se il contribuente non svolge, nel paese di residenza alcuna attività professionale o imprenditoriale, nel modello AA9/12 dovrà indicare il domicilio fiscale ossia il luogo ove sarà svolta l'attività lavorativa, al fine di dotarsi di una partita IVA ordinaria.
redazione Memento
La circostanza che nel territorio italiano venga costituito il domicilio fiscale, pur in presenza della residenza in un paese terzo, non è di ostacolo a considerare l'istante quale soggetto passivo di imposta alla stregua di un soggetto residente. È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risp. AE 16 agosto 2022 n. 429. Il Fisco ha fornito chiarimenti in tema di apertura di partita IVA e di domicilio fiscale nella sede di svolgimento dell'attività professionale in Italia, a seguito di una richiesta da una cittadina italiana residente nel Regno Unito, iscritta all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dal 2 agosto 2020. L'istante ritiene possibile fissare, all'apertura della partita IVA in Italia, il domicilio fiscale nella sede di svolgimento della propria attività professionale. Nel caso di specie, non v'è dubbio che l'intenzione dell'interpellante sia quella di costituire nel territorio italiano il centro dei propri interessi, ed ivi svolgere l'attività lavorativa. L’Agenzia ha chiarito che se il contribuente non svolge, nel paese di residenza alcuna attività professionale o imprenditoriale, nel modello AA9/12 dovrà indicare il domicilio fiscale ossia il luogo ove sarà svolta l'attività lavorativa, al fine di dotarsi di una partita IVA ordinaria. I redditi riconducibili all'attività svolta in Italia andranno ivi assoggettati ad imposizione. La Convenzione tra Italia e Regno Unito, infatti, prevede che, “I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o di altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato a meno che egli non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio della sua attività. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono attribuibili a detta base fissa”. FONTE: Risp. AE 16 agosto 2022 n. 429.
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