venerdì 12/08/2022 • 16:45
L'AE, con la risposta n. 420 del 12 agosto 2022, ha fornito chiarimenti sulla base imponibile in tema di contributo straordinario contro il caro bollette.
redazione Memento
Nella base imponibile del contributo straordinario contro il caro bollette (di cui all'art. 37 DL 21/2022) sono escluse le operazioni prive del requisito di territorialità (art. 7 e s. DPR 633/72) in quanto trattasi di operazioni non soggette a fatturazione. Con la risposta numero 420 del 12 agosto 2022, l'AE ha chiarito che in assenza di operazioni passive territorialmente non rilevanti in Italia, tutte le operazioni attive extraterritoriali incluse nella LIPE concorrono alla determinazione della base imponibile del contributo straordinario senza possibilità di correzione. Le operazioni attive non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale (indicate nelle LIPE) non concorrono alla determinazione del contributo in esame solo se esistono operazioni passive ad esse afferenti territorialmente non rilevanti ai fini IVA e, come tali, non computate nelle LIPE (cfr Circ. AE 11 luglio 2022 n. 25/E). Si ricorda che la base imponibile è costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dall'° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo delle medesime operazioni del periodo dall'1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021. Ai fini del calcolo del saldo, si assume il totale delle operazioni attive al netto dell'IVA e il totale delle operazioni passive al netto dell'IVA, indicati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche (c.d. LIPE). Il contributo straordinario contro il caro bollette è istituito al fine di contenere per le imprese e i consumatori gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico ed è dovuto una tantum per il 2022 da parte dei seguenti soggetti (art. 37 c. 1 DL 21/2022): - esercenti nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale; - rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale; - produttori, distributori e commercianti di prodotti petroliferi; - importatori che successivamente rivendono energia elettrica, gas o prodotti petroliferi. Il contributo è liquidato e versato entro il 30 giugno 2022. Fonte: Risp. AE 12 agosto 2022 n. 420
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.