venerdì 12/08/2022 • 10:57
Il ministero del Lavoro, con Comunicato Stampa datato 11 agosto 2022, annuncia la firma, da parte del ministro del Lavoro, del Decreto interministeriale che stabilisce i criteri di assegnazione di un contributo (riduzioni o sgravi contributivi) in favore delle cooperative sociali che abbiano assunto persone alle quali è stato riconosciuto lo status di protezione internazionale.
redazione Memento
Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, ha firmato nei giorni scorsi il Decreto interministeriale che stabilisce i criteri di assegnazione di un contributo (riduzioni o sgravi contributivi) in favore delle cooperative sociali che abbiano assunto persone alle quali è stato riconosciuto lo status di protezione internazionale. Il Decreto interministeriale è stato trasmesso al ministero dell'Interno per la firma di concerto. Una piccola premessa: la protezione internazionale In attuazione di regolamentazioni dell'Unione Europea, il nostro sistema prevede tre figure di protezione: status di rifugiato; protezione sussidiaria; protezione umanitaria. L'eventuale non conformità alla normativa europea delle leggi di attuazione può essere sindacata in via pregiudiziale davanti alla Corte di giustizia UE. Lo status di rifugiato riguarda: il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese; l’apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni citate e non può o, a causa di timore, non vuole farvi ritorno. La protezione sussidiaria concerne il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe il rischio effettivo di subire un grave danno, da individuarsi: nella condanna a morte o nell'esecuzione della pena di morte; nella tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante; nella minaccia grave e individuale alla vita o alla persona derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. La protezione umanitaria, che non è uno status, è invece prevista da leggi nazionali che attuano il suggerimento europeo di proteggere persone in stato di vulnerabilità, per le quali sussistano gravi motivi umanitari. Durata della tutela e revoca Lo status di rifugiato è tendenzialmente permanente mentre la protezione sussidiaria dura 5 anni rinnovabili; entrambi possono essere revocati per seri motivi oppure per il miglioramento radicale della situazione del Paese di origine. In quale forma è riconosciuta l’agevolazione? L'agevolazione è riconosciuta sotto forma di esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico delle cooperative sociali dovuti per le assunzioni, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a € 350 su base mensile. Da quando si applica il contributo? Il contributo si applica per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrente dal 1° gennaio 2018 e con riferimento ai contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, per le persone cui è stato riconosciuto lo status di protezione internazionale a partire dal 10 gennaio 2016. Come verrà assegnato il beneficio? Il beneficio sarà riconosciuto in base all'ordine cronologico di invio della domanda all'INPS da parte delle cooperative sociali e comunque fino all'esaurimento delle risorse disponibili: il ministero del Lavoro ha già messo a disposizione dell'Istituto € 500.000. Non verranno riconosciute ulteriori agevolazioni, salvo eventuale integrazione delle risorse, da parte del ministero, entro il limite massimo complessivo previsto per il triennio 2018-2020, pari a € 1,5 milioni (art. 1, c. 109, L. 205/2017). Fonte: Com. Stampa Min. Lav. 11 agosto 2022
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