giovedì 11/08/2022 • 06:00
L'INPS ha pubblicato una corposa Circolare che fa il punto sulle ultime novità legislative intervenute in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e sui criteri di esame per le domande di concessione dell'integrazione salariale ordinaria.
redazione Memento
Una rassegna delle novità in materia di trattamenti di integrazione salariale recate dai Decreti Ucraina-bis (DL 21/2022 conv. L 51/2022) e Sostegni-ter (DL 4/2022 conv. L 25/2022) e delle novità in materia di individuazione dei criteri di esame delle domande di trattamenti di integrazione salariale introdotte dal DM 31 marzo 2022, n. 67. È questo il contenuto della Circolare n. 97 pubblicata dall'INPS il 10 agosto 2022. Trattamenti di integrazione salariale Nel dettaglio il nuovo documento dell'Istituto previdenziale prende in analisi i seguenti interventi: il trattamento ordinario di integrazione salariale previsto dall'art. 44, c. 11-quinquies, D.Lgs n. 148/2015, specificandone i datori di lavoro destinatari, le condizioni di accesso, la durata e caratteristiche dell'intervento oltre a far luce sugli aspetti contributivi, le risorse finanziarie e le attività di monitoraggio; l'assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli artt. 26 e 40 D.Lgs 148/2015, facendo luce anche per quest'intervento sulla platea dei datori di lavoro destinatari, sulle condizioni di accesso, la durata e caratteristiche dell'assegno; i trattamenti di integrazione salariale previsti dall'art. 11, c. 2, DL 21/2022, definendo i datori di lavoro destinatari e la disciplina dell'intervento; le novità in materia di trattamenti di integrazione salariale previste dal DL 4/2022 conv. L 25/2022; l'esonero dal versamento del contributo addizionale previsto dall'art. 7, cc. 1, DL 4/2022, e dall'art. 11, c. 2, DL 21/2022. Criteri di esame per le domande di concessione dell'integrazione salariale ordinaria La nuova Circolare, come anticipato, fa inoltre chiarezza sui criteri di esame per le domande di concessione dell'integrazione salariale ordinaria, soffermandosi sulle causali “Crisi di mercato” e “Mancanza di materie prime o componenti”. Al riguardo è chiarito che: la causale “crisi di mercato”, prevista limitatamente all'anno 2022 e in relazione della crisi internazionale in atto in Ucraina, si concretizza anche quando la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa derivi dall'impossibilità di concludere accordi o scambi in ragione delle limitazioni conseguenti alla crisi in Ucraina. La causale si caratterizza per una mancanza di lavoro o di ordini dipendente dall'andamento del mercato o del settore merceologico dell'azienda. Ai fini dell'individuazione degli elementi valutativi che afferiscono alla causale di cui trattasi, occorre analizzare il contesto economico produttivo del settore ponendo l'accento sulla congiuntura negativa che interessa il mercato di riferimento. Il datore di lavoro dovrà dare prova di un andamento involutivo degli ordini e delle commesse, tale da pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività lavorativa, derivante dalla difficoltà/impossibilità di definire accordi e/o scambi a causa della crisi in Ucraina. Le problematicità potranno riferirsi sia all'attività direttamente esercitata dall'impresa nell'unità produttiva per cui si richiede il trattamento ordinario di integrazione salariale, sia a quella svolta dalla/e azienda/e fornitrici. la causale “mancanza di materie prime o componenti” sussiste anche quando sia riconducibile a difficoltà economiche, non prevedibili, temporanee e non imputabili all'impresa, nel reperimento di fonti energetiche, funzionali alla trasformazione delle materie prime necessarie per la produzione. Il ricorso alla citata causale è circoscritto alle “aziende energivore”, cioè le imprese a forte consumo di energia elettrica e imprese a forte consumo di gas naturale, come individuate rispettivamente dal decreto 21 dicembre 2017 del Ministero dello Sviluppo economico (MISE) e dal decreto 21 dicembre 2021 del Ministero della Transizione ecologica (MITE). Compilazione del flusso Uniemens Infine, la nuova Circolare, fornisce istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens ai fini dell'esposizione del conguaglio e del contributo addizionale in relazione al trattamento ordinario di integrazione salariale previsto dall'art. 44, c. 11-quinquies, D.Lgs n. 148/2015 e all'assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli artt. 26 e 40 D.Lgs 148/2015. Fonte: Circ. INPS 10 agosto 2022 n. 97
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