mercoledì 10/08/2022 • 11:44
In tema di importazioni, con la circolare n. 29 del 9 agosto 2022, l’Agenzia delle Dogane ha fornito indicazioni procedurali sul ricorso al fall back speciale nei casi di indisponibilità del sistema informatico doganale.
redazione Memento
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L’Agenzia delle Dogane, con la circolare n. 29 del 9 agosto 2022, ha stabilito che nei casi di indisponibilità del sistema informatico doganale, gli operatori che hanno un’operatività significativa e sono in possesso di particolari requisiti possono accedere alla procedura di fall back speciale per assicurare la continuità operativa delle operazioni d’importazione.
I soggetti interessati alla procedura di fall back speciale devono essere preventivamente autorizzati dalla Direzione dogane - Ufficio AEO Compliance e grandi imprese. Quest’ultimo valuta le istanze in relazione al possesso dei seguenti requisiti:
- effettuazione di almeno 1.000 dichiarazioni di importazione mensili o almeno 2.000 articoli;
- possesso dell’autorizzazione AEO;
- adeguata organizzazione del magazzino per consentire l’esecuzione dei controlli della merce;
- predisposizione di procedure e di un sistema di controllo interno che permetta di impedire/intercettare la presentazione di dichiarazioni doganali contenenti errori e/o inesattezze e che renda disponibile l’accesso all’Autorità doganale dei flussi.
Indicazioni procedurali
Quando l’AD comunica l’indisponibilità del sistema informatico doganale, i soggetti autorizzati devono trasmettere all’Ufficio doganale di presentazione delle dichiarazioni doganali il dettaglio di tutte le spedizioni:
- iscritte a manifesto (qualora il MMA non sia stato registrato dall’AD);
- iscritte a manifesto con il relativo MRN item assegnato (qualora il MMA sia stato correttamente acquisito dall’AD);
- che sono collegate ad operazioni di transito.
L’Ufficio delle dogane seleziona le partite di merce da sottoporre a controllo e comunica al dichiarante, entro 60 minuti, le spedizioni selezionate.
Il dichiarante, quindi, provvede all’iscrizione delle operazioni nei propri registri aziendali, attribuendo a ciascuna operazione un identificativo contenente data di iscrizione, serie e numero di registrazione progressivo e trattiene le partite di merce selezionate per il controllo doganale da parte dell’Ufficio.
Procedura a seguito del riavvio del sistema
Quando le funzionalità di AIDA vengono ripristinate, il dichiarante deve verificare l’eventuale restituzione degli esiti dei manifesti e/o delle dichiarazioni doganali precedentemente trasmesse e successivamente:
- presentare telematicamente il relativo MMA (nel caso che non sia stato possibile trametterlo in formato elettronico) o effettuarne il completamento;
- presentare telematicamente le dichiarazioni doganali a mezzo dei tracciati H corrispondenti, indicando, per ciascuna dichiarazione, il certificato 37YY “la dichiarazione si riferisce ad una operazione in cui si è ricorso alla procedura di fall back”.
Tali informazioni consentono di creare un collegamento tra l’operazione riportata nel registro aziendale e l’MRN che il sistema assegna alla dichiarazione, rendendo riconoscibile l’adozione della procedura di fall back speciale anche in fase di controllo.
Si precisa che, per ricorrere alla procedura di fall back speciale, il dichiarante, deve prestare una garanzia globale a copertura di più dichiarazioni doganali. L’importo di tale garanzia è definito in base alle operazioni medie di una giornata lavorativa.
Fonte: Circ. AD 9 agosto 2022 n. 29/D
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