giovedì 11/08/2022 • 06:00
In materia di prova delle cessioni intracomunitarie, in tutti i casi in cui non è applicabile la presunzione relativa circa l'avvenuto trasporto di beni in ambito comunitario può ancora applicarsi la prassi nazionale, anche adottata prima dell'entrata in vigore della normativa sul trasporto intracomunitario dei beni.
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Le novità introdotte rischiano infatti di non risolvere il problema perché la “combinazione” dei documenti necessari da produrre per far scattare le presunzioni spesso si rivela ardua se non impossibile. In ogni caso, la buona fede del contribuente e l'aderenza ai dettami unionali ha effetto premiante in caso di controlli e verifiche.
Novità in tema di prova e riflessioni pragmatiche
Come noto, l'articolo 45-bis del Regolamento UE di esecuzione n. 282/2011 del 15 marzo 2011, così come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1912 del 4 dicembre 2018, disciplina in modo unitario gli oneri documentali relativi alle cessioni intracomunitarie di beni di cui all'articolo 138 della Direttiva Iva.
Nello specifico, con il paragrafo 1, lettere a) e b), del citato articolo 45-bis è stata introdotta, dal 1° gennaio 2020, una presunzione relativa circa l'avvenuto trasporto di beni in ambito comunitario.
Le ipotesi sono ben diversificate a seconda del soggetto protagonista dell'operazione di trasporto.
In particolare, il paragrafo 1, lettera a) disciplina l'ipotesi in cui i beni vengono spediti o trasportati dal venditore o da un terzo per suo conto, al contrario
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