Il Consiglio di Stato (sez. II, n. 6473, pubblicata il 22 luglio 2022) ha affermato che nelle sanzioni amministrative è necessaria e sufficiente la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, in quanto la legge applicabile (art. 3 Legge 689/81) pone una presunzione di dolo o colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza dolo o colpa.
Il caso
Nel caso specifico, il Consiglio di Stato si è espresso in relazione ad una sanzione irrogata (“Sanzione”) dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (“ARERA”) ad un'azienda di distribuzione di gas naturale (“Impresa”) per violazione dell'art. 3, c. 1, Deliberazione 28 dicembre 2007 n. 344, che impone ai distributori di gas naturale con almeno 50.000 utenti connessi alla propria rete di comunicare all'ARERA entro il 31 ottobre di ogni anno il numero di clienti finali serviti e le quantità di gas distribuite (“Violazione”). A fronte della Sanzione, l'Impresa aveva presentato ricorso (“Primo Ricorso”) al TAR Milano (“TAR”), sostanzialmente sostenendo che l'ARERA avesse errato nel ritenerla responsabile della mancata comunicazione dei dati relativi ai volumi di gas distribuiti, in quanto questa sarebbe dovuta ad un'impossibilità ogg...
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