martedì 09/08/2022 • 11:12
L’INPS, con il Mess. 8 agosto 2022 n. 3112, interviene fornendo le istruzioni sulla gestione delle note di rettifica delle contribuzioni relative agli ammortizzatori sociali, emesse nei confronti dei datori di lavoro che hanno operato, nei periodi contributivi da gennaio a giugno 2022, in difformità alle istruzioni precedentemente fornite.
redazione Memento
La Legge di Bilancio 2022 ha operato, in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, una vera e propria riforma, alla quale necessariamente sono seguite indicazioni di prassi al fine di attuare il dettato normativo. In particolare, la Legge di Bilancio 2022 (art 1, c. 191-200, L. 234/2021) è intervenuta a modifica della normativa contenuta nel D.Lgs. 148/2015. Facciamo un passo indietro Le modifiche sono entrate in vigore il 1° gennaio 2022. Tra le tante novità, la Legge di Bilancio 2022 è intervenuta in materia di integrazioni salariali sull'estensione della platea dei lavoratori beneficiari, sul requisito di anzianità di effettivo lavoro, sugli importi del trattamento, sulla contribuzione addizionale, sulle modalità di erogazione, sul termine per il rimborso delle prestazioni, sulla compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa. In merito alla CIGS è, invece, intervenuta sul computo dei lavoratori dipendenti, sul campo di applicazione, sulle causali di intervento, sulla proroga del periodo CIGS. Si segnala che il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali non coinvolge in modo significativo la disciplina della CIGO. La riforma ha avuto, inoltre, significativi impatti sulla disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterali nonché sul Fondo di Integrazione Salariale – FIS. Gli interventi di prassi L'INPS, in virtù di quanto detto, è intervenuto con il Mess. INPS 9 febbraio 2022 n. 637 fornendo un quadro riepilogativo relativo al nuovo assetto contributivo. Lo stesso Istituto ha precisato che, per i periodi di paga a decorrere dal 1° gennaio 2022, i datori di lavoro interessati dovevano continuare ad attenersi alle disposizioni amministrative in uso al 31 dicembre 2021. Successivamente, ulteriori indicazioni sono state forniti con la Circ. INPS 30 giugno 2022 n. 76 e con il Mess. INPS 1° luglio 2022 n. 2637: gli stessi contengono, infatti, le disposizioni di prassi afferenti agli aspetti contributivi e operativi. Determinazione dei contributi Con il Mess. INPS 1° luglio 2022 n. 2637, l'Istituto ha precisato che le procedure di calcolo sono state adeguate al fine di consentire il corretto carico contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2022, con decorrenza dal mese di luglio 2022. Come gestire le note di rettifica? Con il Mess. INPS 8 agosto 2022 n. 3112, pertanto, l'Istituto fornisce le prime indicazioni utili per la successiva gestione delle note di rettifica afferenti alle contribuzioni di cui al D.Lgs. 148/2015, emesse nei confronti dei datori di lavoro che hanno operato, nei periodi contributivi dal mese di gennaio 2022 al mese di giugno 2022, in difformità alle istruzioni fornite con il richiamato Mess. INPS 9 febbraio 2022 n. 637. Scendiamo nel concreto: le istruzioni operative I datori di lavoro interessati provvederanno a inviare, entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente messaggio, una richiesta di attribuzione del Codice di autorizzazione (CA) “4K”, che assume il nuovo significato di “Azienda con NdR per contribuzione D.Lgs. 148/2015 in difformità al messaggio n. 637/2022”. Come inoltrare la richiesta? La richiesta dovrà essere inoltrata tramite Cassetto Previdenziale del Contribuente sotto la voce “Posizione Aziendale”, selezionando uno dei due seguenti oggetti appositamente istituiti: a) “Richiesta CA 4K periodi da gennaio a giugno 2022”; b) “Richiesta CA 4K periodi parziali”. I datori di lavoro, che non si sono attenuti alle indicazioni di cui al paragrafo 8 Mess. INPS 9 febbraio 2022 n. 637 per i periodi contributivi da gennaio 2022 a giugno 2022, opteranno per l'ipotesi a) e l'assegnazione del CA “4K” avverrà centralmente (per l'intero periodo da gennaio 2022 a giugno 2022). Nell'ipotesi b), invece, il datore di lavoro dovrà indicare i periodi contributivi nei quali ha operato in difformità al Mess. INPS 9 febbraio 2022 n. 637 e per i quali, quindi, chiede l'assegnazione del CA “4K”, che avverrà a cura della Struttura territoriale INPS di competenza. La richiesta dovrà comunque essere relativa solamente al periodo compreso tra gennaio 2022 e giugno 2022. Fonte: Mess. INPS 8 agosto 2022 n. 3112
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