mercoledì 10/08/2022 • 06:00
La Cassazione riconosce la sostanziale assimilazione degli atti di recupero agli atti di accertamento individuando lo stesso riconoscimento in termini di tutela prevista dal termine dilatorio per la produzione di osservazioni e richieste al PVC da parte del contribuente e riconoscendo l'applicazione della riscossione frazionata.
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La Cassazione civile con ordinanza 27 luglio 2022, n. 23289 e ordinanza 25 luglio 2022 n. 23223 riconosce la sostanziale assimilazione degli atti di recupero agli atti di accertamento, e lo fa attraverso un percorso motivazionale che, da un lato, individua lo stesso riconoscimento in termini di tutela prevista dal termine dilatorio per la produzione di osservazioni e richieste al PVC da parte del contribuente (art. 12 c. 7 L. 212/2000) e, dall'altro, riconosce l'applicazione della riscossione frazionata. Sullo sfondo di quest'ultimo aspetto, si staglia la differenza tra crediti inesistenti e non spettanti e, di conseguenza, tra l'iscrizione o meno nei ruoli straordinari. Atto di recupero L'atto di recupero - introdotto dall'art. 1, commi 421 e ss., della L. 311/2004 - è strumento con il quale l'Amministrazione finanziaria può procedere alla riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997, nonché per il recupero delle relative sanzioni e interessi. Il legislatore, con l'art. 27 del D.L. 185/2008, ha tentato di meglio circoscrivere l'ambito oggettivo degli atti di recupero (attesa la “vaporosità...
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