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martedì 09/08/2022 • 06:00

Lavoro Indicazioni INPS

Bonus lavoratori fragili: al via le domande telematiche

I lavoratori disabili gravi o con patologia certificata che nel 2021 avevano raggiunto il periodo massimo indennizzabile di malattia potranno beneficiare di un'indennità una tantum di 1000 euro per il 2022. Le domande di bonus dovranno essere presentate telematicamente all'INPS entro il 30 novembre 2022.

di Simone Cagliano - Consulente del Lavoro

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Tra le diverse misure introdotte all'interno della Legge di Bilancio 2022 volte a sostenere i lavoratori durante la crisi sanitaria, il legislatore ha previsto per i lavoratori cd. fragili, in presenza di specifici requisiti indicati dalla norma, il riconoscimento di un'indennità una tantum in misura pari a 1.000 euro per l'anno 2022 che non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR, e per cui non è riconosciuto alcun accredito di contribuzione figurativa.

L'INPS, con la circolare n. 96 del 5 agosto 2022, in attuazione delle suddette disposizioni normative, ha fornito specifiche indicazioni riferite ai requisiti per il diritto alla suddetta indennità e alle modalità di presentazione della domanda. Inoltre, con il messaggio n. 3106 pubblicato in data 8 agosto, l'Istituto previdenziale ha fornito ulteriori precisazioni in merito allo sportello telematico per la presentazione della domanda del “bonus lavoratori fragili”.

Quadro normativo di riferimento e requisiti

L'art. 1, c. 969, Legge 234/2021, ha disposto che: “ai lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS, che siano stati destinatari durante l'anno 2021 del trattamento di cui all'art. 26, c. 2, DL 18/2020 conv. in L. 27/2020, laddove la prestazione lavorativa non sia stata resa in modalità agile e qualora abbiano raggiunto il limite massimo indennizzabile di malattia, è riconosciuta un'indennità una tantum, pari a 1.000 euro, per l'anno 2022. [...] L'indennità [...] è erogata dall'INPS, previa domanda con autocertificazione del possesso dei requisiti [...], nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2022 [...]”.

Fermi restando i soggetti destinatari, così come indicato dalla disposizione normativa sopra richiamata, l'INPS ha ribadito che il richiedente deve possedere tutti i seguenti requisiti:

  • essere stato nel corso del 2021 lavoratore dipendente del settore privato e avere avuto diritto, in tale periodo, alla tutela previdenziale della malattia a carico dell'INPS;
  • avere presentato nell'anno 2021 uno o più certificati di malattia afferenti al comma 2 dell'art. 26 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020, in quanto lavoratore in possesso del riconoscimento dello stato di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, c. 3, L. 104/92) o di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita;
  • non avere reso nell'anno 2021 la prestazione lavorativa in modalità agile nei periodi per i quali il richiedente il bonus ha presentato certificati di malattia.
  • avere raggiunto nell'anno 2021 il periodo massimo indennizzabile di malattia disciplinato dalla specifica normativa applicabile al rapporto di lavoro in riferimento al quale viene presentata la domanda. In merito a tale ultimo requisito, nella circolare n. 96/2022 l'INPS, ha ribadito che ai fini del computo del periodo massimo indennizzabile di malattia - calcolato sulla base della normativa vigente per ogni tipologia di lavoratore - vengono considerate sia le giornate di malattia afferenti al comma 2 dell'art. 26 DL 18/2020 conv. in Legge 27/2020, sia quelle certificate per altre tipologie di evento morboso.

Presentazione della domanda

Ribadendo che l'indennità può essere corrisposta una sola volta a ciascun soggetto avente diritto, anche nell'ipotesi in cui sussistano i requisiti per differenti categorie di rapporti di lavoro, giova ricordare che:

  • la domanda per il bonus ai lavoratori fragili deve essere presentata entro e non oltre il 30 novembre 2022;
  • in sede di presentazione della domanda, il lavoratore è tenuto a dichiarare il possesso dei requisiti sopra argomentati con autocertificazione ai sensi degli artt. 48,73 e 76 DPR 445/2000.

La presentazione della domanda va effettuata on-line attraverso il servizio dedicato accedendo al portale web dell'Istituto previdenziale.

Le credenziali di accesso ai servizi dell'Istituto sono attualmente le seguenti:

  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

In alternativa al portale web, l'indennità, di cui alla presente circolare, può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato oppure per il tramite dei servizi offerti dagli Istituti di patronato.

In riferimento a tale ultima tematica, con il messaggio n. 3106, l'INPS ha altresì precisato che all'interno del servizio per la presentazione della domanda, sono disponibili le seguenti funzionalità:

  • Informazioni: scheda informativa sulla prestazione;
  • Inserimento domanda: la funzione consente la compilazione delle informazioni necessarie per l'invio della domanda. Il sistema consente di effettuare l'acquisizione parziale della domanda dando la possibilità all'utente di modificarla e completarla in tempi diversi prima di confermarla definitivamente;
  • Annullamento domande: la funzione consente l'annullamento della domanda già inviata/protocollata;
  • Consultazione domande: la funzione consente la consultazione delle domande presentate all'Istituto;
  • Manuale utente.

Inoltre, per l'inserimento della domanda, il richiedente dovrà fornire le informazioni contenute nelle seguenti sezioni:

  • Dati anagrafici, Residenza, Contatti personali;
  • Dichiarazioni: In questa sezione devono essere rese, oltre alla dichiarazione di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla disciplina normativa vigente per richiedere la prestazione, quelle relative alla posizione lavorativa prevalente nel 2021;
  • Informazioni per l'accredito del pagamento: Il pagamento del bonus verrà effettuato tramite accredito sull'IBAN indicato dal richiedente. Per essere validato, l'IBAN deve essere intestato o cointestato al richiedente. Nel caso di richiesta di accredito su IBAN Area SEPA (extra Italia) il beneficiario della prestazione è tenuto ad allegare il modulo di identificazione finanziaria se non già prodotto all'INPS in occasione di precedenti richieste di pagamento.

Fonte: Circ. INPS 5 agosto 2022 n. 96

Mess. INPS 8 agosto 2022 n. 3106

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