lunedì 08/08/2022 • 10:36
In tema di importazioni, l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 417 del 5 luglio 2022 ha chiarito il rapporto tra bolletta doganale e prospetto di riepilogo rilasciato dall'Agenzia delle Dogane.
redazione Memento
Con la risposta n. 417 del 5 luglio 2022, l'AE ha chiarito che l'annotazione nel registro degli acquisti del prospetto contabile rilasciato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a seguito dell'acquisizione della dichiarazione doganale di importazione (allegato n. 1 alla Circ. AE 23 giugno 2022 n. 22) sostituisce, anche ai fini della detrazione IVA, la registrazione della bolletta doganale. Nel prospetto sono contenute, infatti, le informazioni essenziali dell'operazione d'importazione realizzata, tra cui il MRN (Master reference number) che identifica in modo univoco la dichiarazione, l'elenco delle fatture abbinate e il totale dell'IVA. I dati contenuti nel prospetto sono quindi propedeutici all'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA pagata all'importazione. Si ricorda che, per consentire agli operatori economici di assolvere agli obblighi di natura contabile e fiscale previsti dalla normativa IVA connessi alla registrazione delle bollette doganali d'importazione e quindi consentire ai medesimi di esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA pagata all'importazione, l'AD allo svincolo delle merci mette a disposizione un prospetto di riepilogo ai fini contabili della dichiarazione doganale (per il modello contenente dati soggettivi, quantitativi e qualitativi, di scarico, informazioni sullo svincolo, n. A93, n. quietanza, ecc. si veda Determinazione AD 3 giugno 2022 n. 234367) che riporta in particolare i dati relativi al pagamento dei diritti doganali (dazio, IVA e altri tributi), suddivisi per aliquote. Tale nuovo prospetto si inserisce nell'ambito del processo di reingegnerizzazione del sistema informativo AIDA 2.0 tramite il quale è stato aggiornato il sistema nazionale di importazione, stabilendo di applicare il modello di dati definito a livello unionale denominato EUCDM (European Union Customs Data Model). Tutti gli scambi di informazioni (es. dichiarazioni, richieste o decisioni) tra autorità doganali nonché tra operatori economici ed autorità doganali, e l'archiviazione di tali informazioni richieste dalla normativa doganale sono così effettuati mediante procedimenti informatici. In aderenza a tale disposizione, le dichiarazioni doganali di importazione sono trasmesse al Sistema informativo dell'AD e sono munite di firma digitale; tali dichiarazioni, così come acquisite e registrate dal Sistema, assumono piena efficacia soddisfacendo ai requisiti di autenticità, integrità e non ripudio. In linea con quanto disposto dalla normativa doganale unionale, non è previsto l'utilizzo di un formulario cartaceo né per la presentazione della dichiarazione di importazione né per la stampa della medesima. Fonte: Risp. AE 5 agosto 2022 n. 417
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