Con la risposta n. 416 del 5 agosto 2022, l'AE ha chiarito che la cessione di beni (omaggi floreali o altro) da parte di un soggetto tramite il proprio sito internet ovvero con ulteriori modalità (es. canali mobile, app o numero verde), cui segue la consegna fisica degli stessi da parte del soggetto (tipicamente il fiorista esecutore) incaricato dal venditore, può essere assimilata alle vendite per corrispondenza e pertanto non è soggetto all'obbligo di emissione di fattura. Quest'ultima deve essere emessa solo in caso di richiesta da parte del cliente.
Le suddette cessioni, ai fini IVA, non sono nemmeno soggette all'obbligo dello scontrino o della ricevuta fiscale, ma devono semplicemente essere annotate nel registro di cui all'art. 24 DPR 633/72 (cfr sul punto anche Ris. AE 5 novembre 2009 n. 274 e Risp. AE 19 giugno 2019 n. 198).
Nel caso di specie, l'istante svolge attività di trasmissione di ordini e vendita, in ambito B2C, di omaggi floreali, piante, prodotti ortofrutticoli, vini, liquori, dolciumi, alimenti confezionati, nonché di regali ed articoli complementari, sia in Italia che all'estero. Le somme pagate dal cliente ordinante costituiscono, integralmente, corrispettivi propri della società, certificati mediante emissione di apposita fattura avente a oggetto la cessione dell'omaggio floreale e le relative spese forfetarie di consegna: trattasi di fatture per operazione imponibile IVA con aliquota 10% (cfr. Tabella A parte III n. 20 allegata al DPR 633/72). Posto che l'operazione di vendita effettuata dall'istante si può considerare una transazione di commercio elettronico indiretto, con ordini, pagamenti e stipule interamente realizzati on line e consegna dei beni, invece, eseguita fisicamente dal fiorista incaricato (c.d. esecutore), egli può beneficiare dell'esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi ai fini IVA, relativamente alle cessioni di omaggi floreali effettuate nei confronti dei clienti ordinanti, con ordine effettuato via Internet (o procedimenti analoghi). Ciò, ferma restando l'aliquota IVA ridotta del 10% attualmente applicata.
Fonte: Risp. AE 5 agosto 2022 n. 416