lunedì 08/08/2022 • 12:31
L'AE, con tre risposte del 5 agosto 2022, ha fornito chiarimenti sui soggetti dichiarati falliti, società in liquidazione volontaria e cessione del ramo d'azienda relativamente all'accesso ai contributi a fondo perduto Covid-19.
redazione Memento
L'Agenzia delle Entrate con le risposte nn. 414, 415 e 419 del 5 agosto 2022 ha fornito nuovi chiarimenti con riferimento all'accesso ai contributi a fondo perduto Covid-19. Soggetto dichiarato fallito Il presupposto per l'accesso ai contributi a fondo perduto Covid-19 è che l'impresa richiedente non sia soggetta a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale (cfr. sul punto anche Circ. AE 14 maggio 2021 n. 5/E relativa al contributo sostegni che riprende la regolamentazione comunitaria in materia di aiuti di Stato, in considerazione di quanto disposto con nel Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 c.d. Temporary Framework). Pertanto, con la risposta n. 414 del 5 agosto 2022, l'AE ha confermato che un soggetto dichiarato fallito nel 2021 non può fruire del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 c. 1 DL 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis) poiché già alla data di entrata in vigore della citata disposizione risultava oggetto di procedura concorsuale per insolvenza. Si ricorda che il citato contributo è riconosciuto a favore di tutti i soggetti con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e, inoltre, che presentano istanza e ottengono il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 DL 41/2021, e che non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo. Società in liquidazione volontaria Gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (in base alla definizione di cui all'art. 2 punto 18 Reg. UE 651/2014), purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (che non abbiano rimborsato) o aiuti per la ristrutturazione (e siano ancora oggetto di un piano di ristrutturazione). Con la risposta n. 415 del 5 agosto 2022, l'AE ha chiarito l'esclusione dall'accesso al contributo a fondo perduto perequativo di cui all'art. 1 c. 16-27 DL 73/2021 per una società in liquidazione volontaria, seguita da ricorso per concordato preventivo, prima del 31 dicembre 2019 in quanto rientrante tra i casi di cui all'art. 2 lett. c. punto 18 Reg. UE 651/2014). Cessione di ramo d'azienda In caso di cessione di ramo d'azienda dell'impresa individuale, l'AE, con la risposta n. 419 del 5 agosto 2022, ha chiarito che le somme riferibili all'imprese ceduta vanno eliminate dal calcolo dell'ammontare del fatturato medio mensile da porre a confronto per la verifica dei requisiti di accesso al contributo di cui all'art. 1 c. 5 DL 73/2021. È stato poi precisato che, anche se nel caso di specie il soggetto ha variato il codice ATECO, il passaggio dall'attività di impresa a quella professionale non determina alcun effetto sulle modalità di fruizione del contributo. Si ricorda che il contributo in questione spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 (art. 1 c. 8 DL 73/2021). Fonti: Risp. AE 5 agosto 2022 n. 414. n. 415 e n. 419
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