lunedì 08/08/2022 • 06:00
Sono indeducibili sia ai fini IRES che IRAP le somme versate all'INPS dalla società per il "recupero contributi da eccedenza massimale" per la quota parte a carico del lavoratore dipendente sebbene in assenza di rivalsa.
redazione Memento
Le somme versate all'INPS dalla società, a fronte di taluni atti di diffida per "recupero contributi da eccedenza massimale" ai sensi dell'art. 2, c. 18, L. 335/95 per la quota parte a carico del lavoratore dipendente, in relazione alla quale la società non intende esercitare il diritto di rivalsa, non possono essere dedotte né ai fini IRES né ai fini IRAP. È quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 412 dello scorso 5 agosto. In termini generali, le somme che si qualificano come contributi previdenziali e i costi per le assicurazioni obbligatorie per il personale dipendente rappresentano, per la società, un costo per il personale, il cui trattamento fiscale è in parte regolato dall'art. 95 TUIR ai sensi del quale le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori. Non sono, invece, deducibili, per costante orientamento di prassi, le somme versate per sanzioni ed interessi moratori comminati per violazioni inerenti i contributi versati. Riguardo alla natura dei costi per contributi previdenziali a carico del lavoratore che vengono traslati sull'imprenditore in caso di ritardato o omesso pagamento, ai sensi dell'art. 23, c.11, L. 218/52, la Corte di Cassazione ha avuto più volte modo di sottolineare come tali oneri integrino una ipotesi di "sanzione civile" intesa come reazione dell'ordinamento a un comportamento antigiuridico del datore di lavoro. Coerentemente al suddetto indirizzo interpretativo, in considerazione della natura latu sensu sanzionatoria che le somme in argomento rivestono, le Entrate hanno ritenuto che la quota parte di contributo "a carico dei dipendenti" che, secondo quanto espressamente riferito dalla società istante, non può costituire oggetto di rivalsa, rappresenti un onere indeducibile dal reddito di impresa. Potranno essere dedotti i suddetti contributi per la sola quota parte riferibile al datore di lavoro. Fonte: Risp. AE 4 agosto 2022 n. 412
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