Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 2024 n. 73 il DM 28 febbraio 2024, con il quale il Ministero dei Trasporti disciplina le modalità operative per la presentazione delle istanze da parte delle stazioni appaltanti e delle condizioni di accesso per l'anno 2024 al Fondo adeguamento prezzi.
A chi si applicano le disposizioni del Fondo?
Le disposizioni relative al Fondo si applicano:
- agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024;
- agli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 che non abbiano accesso al Fondo, con riferimento alle lavorazioni eseguite o contabilizzate ovvero annotate dal direttore dei lavori, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024;
- agli appalti pubblici di lavori, nonché agli accordi quadro, delle società del gruppo Ferrovie dello Stato, dell'ANAS S.p.a. e degli altri soggetti di cui al Capo I, Titolo VI, Parte II D.Lgs. 50/2016, limitatamente alle attività previste nel Capo I e qualora non applichino i prezzari regionali;
- ai contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dall'ANAS S.p.a. in essere alla data di entrata in vigore del DL 50/2022, le cui opere siano in corso di esecuzione, per i quali si applica un incremento del 20 % agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2024.
Come presentare le istanze?
L'accesso alle risorse del Fondo si richiede con istanza presentata telematicamente alla Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali del Ministero, entro il 31 gennaio 2025.
L'istanza di accesso alle risorse del Fondo è inserita nella piattaforma dedicata (raggiungibile al seguente link https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it).
La piattaforma è operativa fino al 31 gennaio 2025.
L'istanza comprende:
- i dati del contratto d'appalto (CUP e CIG);
- i dati desunti dal prospetto (da non allegare in piattaforma) di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento;
- il dato dell'entità delle lavorazioni effettuate, con l'indicazione del relativo stato di esecuzione, contabilizzazione o annotazione nel libretto delle misure;
- il dato dell'entità delle risorse finanziarie disponibili e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l'istanza di accesso al Fondo;
- l'entità del contributo richiesto;
- gli estremi del conto di tesoreria o, solo nei casi in cui la stazione appaltante non ne sia provvista, del conto corrente bancario ordinario, l'indicazione del funzionario delegato, o l'assegnazione per competenza e cassa, per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo.
Quando è possibile presentare la domanda?
I soggetti possono presentare l'istanza di accesso al Fondo durante le seguenti finestre temporali:
Finestra temporale |
Periodo |
Prima finestra temporale |
dal 1° aprile 2024 al 30 aprile 2024 |
Seconda finestra temporale |
dal 1° luglio 2024 al 31 luglio 2024 |
Terza finestra temporale |
dal 1° ottobre 2024 al 31 ottobre 2024 |
Quarta finestra temporale |
dal 1° gennaio 2025 al 31 gennaio 2025 |
Fonte: DM 28 febbraio 2024 (GU 27 marzo 2024 n. 73)