Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 1° settembre 2026, ha pubblicato nell'apposita sezione del proprio sito web istituzionale l'Interpello 31 agosto 2026 n. 1, contenente chiarimenti sulla tenuta del Libro Unico del Lavoro (LUL) per i rider autonomi. L'occasione della pubblicazione è da ricondurre al quesito posto da Assodelivery (associazione rappresentativa dell'industria del food delivery) sull'applicazione delle norme introdotte dal cd. DL Primo Maggio (DL 62/2026, convertito in L. 112/2026), che ha esteso l'obbligo di LUL ai committenti di rider con contratti di lavoro autonomo occasionale o partita IVA. Decorrenza dell'obbligo di LUL Il primo chiarimento riguarda la proroga di 90 giorni dell'entrata in vigore dell'obbligo di tenuta del LUL inserita in sede di conversione del decreto-legge (art. 15 c. 1-bis DL 62/2026). Il Ministero ha confermato che tale obbligo sorge dal 1° luglio 2026: di conseguenza, la compilazione del LUL deve riferirsi a partire dal periodo di paga di luglio 2026. La proroga di 90 giorni rappresenta un differimento esclusivamente operativo, volto a concedere un rinvio dell'adempimento del nuovo regime applicabile dal luglio 2026. Pertanto, essa si applica in via transitoria al solo prospetto relativo al mese di paga di luglio 2026, consentendone l'aggiornamento e la stampa entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione. Per le mensilità successive trovano invece integrale applicazione le ordinarie tempistiche previste dalla normativa vigente . Momento della prestazione e momento del pagamento: voci LUL differenziate Un altro aspetto cruciale riguarda le modalità di registrazione nel LUL nei casi in cui l'esecuzione della consegna e l'erogazione del compenso avvengano in momenti differenti. Il Ministero ha stabilito una distinzione netta tra i due dati che devono essere inseriti nel LUL: la registrazione delle consegne deve essere effettuata con riferimento al mese in cui il prestatore ha svolto concretamente l'attività, indipendentemente dal momento della relativa movimentazione finanziaria. la registrazione dei compensi erogati deve invece seguire il principio di cassa, venendo inserita nel LUL del mese in cui le somme sono effettivamente corrisposte al lavoratore. Per garantire la necessaria trasparenza e tracciabilità tra le due registrazioni, il Ministero reputa corretto utilizzare il campo "note" del LUL per evidenziare il periodo storico di competenza a cui i compensi erogati si riferiscono. Assenza di consegne: l'obbligo di LUL rimane Il Ministero si è espresso sull'obbligo di elaborare il LUL nei mesi in cui il lavoratore non effettua alcuna consegna pur avendo un contratto di lavoro attivo. Al riguardo, è stato evidenziato che la funzione del LUL per i lavoratori autonomi della gig economy non è quella tradizionale di rilevare orari e presenze, bensì di fungere da rendicontazione consuntiva dell'attività svolta e del risultato economico, garantendo trasparenza e controllo. A tal fine è necessario, per il legislatore, assicurare una continuità documentale per l'intera durata del contratto di lavoro autonomo: ne deriva che l'obbligo di elaborazione del LUL non viene meno nei mesi in cui l'attività è assente. Sarà compito del committente indicare valori pari a zero qualora in quella mensilità non siano state eseguite consegne o maturati compensi. Ordini multipli: conteggio e registrazione L'ultimo quesito su cui il Ministero offre delucidazioni riguarda la gestione degli ordini multipli: ossia dei casi in cui il rider riceve più ordini di consegna da recapitare allo stesso acquirente e nel medesimo luogo. La normativa, in generale, prevede l'indicazione nel LUL del numero di consegne e dell'importo totale erogato, senza richiedere una correlazione rigida tra singola prestazione e singola tariffa. Sul punto, il Ministero ritiene corretta la prassi basata sul sistema tariffario concretamente applicato dall'azienda. In particolare: se la piattaforma prevede una tariffa distinta per ciascun ordine, questi saranno registrati nel LUL come consegne separate; se invece viene corrisposto un compenso unico per la totalità degli ordini consegnati in un'unica soluzione, l'operazione potrà essere registrata nel LUL come un'unica consegna. Fonte: Interpello Ministero del Lavoro 31 agosto 2026 n. 1
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Pasquale Staropoli
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