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venerdì 28/11/2025 • 16:12

Fisco DALLA CGUE

Ritenuta sui dividendi percepiti da un fondo pensione non residente

Con Sent. C-525/24 del 27 novembre 2025, la Corte di Giustizia UE ha fornito chiarimenti in tema di fondi pensione di non residenti e imposta sul reddito delle persone giuridiche relativa ai dividendi.

a cura di

redazione Memento

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La Corte di Giustizia UE, con la sentenza C-525/24 del 27 novembre 2025, ha evidenziato che la normativa europea osta a che uno Stato membro esiga che un fondo pensione non residente fornisca la prova del rispetto dei requisiti sostanziali previsti per ottenere il rimborso dell'imposta prelevata sui dividendi percepiti da tale fondo, producendo una dichiarazione confermata e certificata dalle autorità incaricate della vigilanza su tale fondo nel suo Stato membro di residenza.

Nel caso di specie, un fondo spagnolo, privo di stabile organizzazione in Portogallo, aveva percepito nel 2020-2021 dividendi da società portoghesi, assoggettati a ritenuta del 25%. Chiedeva prima l'applicazione dell'aliquota convenzionale (15%) e poi l'annullamento della ritenuta e il rimborso integrale, sostenendo di soddisfare i requisiti sostanziali della norma portoghese che prevede, per l'applicazione immediata dell'esenzione, una dichiarazione certificata dall'autorità di vigilanza dello Stato di residenza e, in caso di ritenuta, la possibilità di rimborso entro due anni.

Il giudice del rinvio ha chiesto se i requisiti di prova per fondi non residenti siano compatibili con l'art. 63 TFUE (libera circolazione dei capitali) e se, in caso di difficoltà del contribuente a ottenere la prova, le autorità portoghesi debbano attivare i meccanismi di cooperazione UE per reperire le informazioni.

La Corte ricorda che anche requisiti probatori possono costituire restrizioni ai capitali se dissuadono investimenti transfrontalieri. Esigere ai soli fondi non residenti una dichiarazione certificata dall'autorità di vigilanza introduce oneri amministrativi non imposti ai residenti e quindi una restrizione vietata, salva giustificazione ex art. 65 TFUE (situazioni non comparabili o motivi imperativi di interesse generale). Nel caso, i fondi residenti e non residenti sono comparabili quanto ai requisiti sostanziali; la differenza riguarda solo la prova.

Fonte: CGUE 27 novembre 2025 C-525/24

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