venerdì 18/11/2022 • 06:57
Le imprese che – anche a livello di «impresa unica» (regolamento UE n. 1407/2013) – hanno ecceduto il limite della Sezione 3.1 del Quadro Temporaneo UE sugli aiuti di Stato per il primo periodo di vigenza (800.000 euro dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021 per le imprese operanti in settori diversi da quelli agricolo e della pesca), possono allocare l’eccedenza nella Sezione 3.12 (sussistendone le condizioni) anche per gli aiuti ricevuti prima del 13 ottobre 2020, data a partire dalla quale ha avuto effetto la modifica al Quadro che ha introdotto la predetta Sezione 3.12.
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